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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

07 | 02 | 2022

La carenza di legittimazione del terzo chiamato in garanzia a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale

Giovanna Spirito

La sesta sezione civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3803 ha affermato che la carenza di legittimazione del terzo chiamato in garanzia a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale è una affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite, con sentenza del 26 luglio 2004 n. 13968 (e, più di recente Cass. civ., sez. VI, 9 giugno 2017, n. 14476) hanno affermato che, in tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cd. propria.

 La domanda di garanzia, che, ai sensi dell’art. 32 c.p.c. può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, si riferisce alle ipotesi in cui il garantito, parte del nella causa principale, fa valere nei confronti di un terzo, il garante, il suo diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze di un’eventuale soccombenza allorché, per contratto o per legge, il terzo sia tenuto a rilevare il convenuto dalle conseguenze dell’accoglimento della domanda dell’attore. La garanzia propria attiene quindi al godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.

Poiché la chiamata del terzo in garanzia nella causa principale costituisce una limitazione dell'esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 25 Cost.
  • Art. 32 c.p.c.
  • Art. 106 c.p.c.