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Diritto penale

Delitti

07 | 02 | 2022

Il controllo delle Forze dell'ordine nel discrimen tra furto tentato e consumato

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 4145 del 6 ottobre 2021 (dep. 7 febbraio 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del momento di consumazione del delitto di furto.

Secondo la consolidata giurisprudenza, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2016, n.26749), di guisa che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia (Cass. pen., sez. V, 5 maggio 1993, n. 7704).

Ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito, anche solo momentaneamente, l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, pur se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi.

Secondo siffatto paradigma si declinano i criteri ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui, in caso di furto in supermercato, «il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2014, n. 52117).

Ai fini della configurabilità del tentativo, occorre, dunque, che il complesso delle cautele adottate dal soggetto passivo del reato consenta un contestuale intervento impeditivo che, di fatto, precluda all'agente l'esercizio di autonomi poteri dispositivi sulla cosa, escludendo ex ante il pericolo di definitiva dispersione del bene sottratto. In riferimento al monitoraggio dell'azione da parte delle Forze dell'ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, giacché l'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, non è giuridicamente condivisibile la tesi secondo cui la predisposizione di un servizio di osservazione delle Forze di Polizia osti alla configurabilità del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all'agente sarebbe impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilità della sola fattispecie tentata. La circostanza che l'impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell'ordine non esclude la consumazione del reato nei casi in cui le stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento - anche se soltanto per un breve lasso di tempo - del possesso della refurtiva da parte dell'agente. Il reato si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, senza che assuma rilievo il consolidamento di tali eventi nel tempo, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto con l'autonoma disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, e il correlativo spossessamento del legittimo detentore, prescindendo da qualsiasi criterio spazio-temporale (Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2018, n. 48880).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 cp.
  • Art. 624 c.p.