libero accesso

Diritto amministrativo

Pubblico Impiego

04 | 02 | 2022

Covid-19: legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario

Cristina Tonola

La terza sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 583 del 4 febbraio 2022, ha ribadito che nel bilanciamento tra la salute pubblica e la libertà di autodeterminazione del singolo, interessi tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali, deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata e ciò sotto un profilo di solidarietà sociale nei confronti delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza (Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).  

L’obbligo vaccinale per il personale sanitario trova la sua ratio nella e prevalenza accordata alla tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata. In particolare, esso è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula, come detto, la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 7045/2021 cit.).

Peraltro, anche alla luce dell’evoluzione della ricerca scientifica, non si ravvisano ragioni per rimeditare i principi espressi nella citata sentenza n. 7045/2021 e ciò in quanto le misure contestate si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari. Deve ribadirsi, infatti, che il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro.

Le soluzioni legislative non sembrano allo stato violare le norme costituzionali e sovrannazionali. Ed invero, come ha da tempo chiarito la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 23 giugno 1994, n. 258; Corte Cost., 22 giugno 1990, n. 307) in tema di tutela della salute ai sensi dell’ art. 32 Cost., “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (Corte Cost., 18 gennaio 2018, n. 5).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 32 Cost.