Diritto civile
Tutela dei Diritti
04 | 02 | 2022
La prescrizione del diritto alla conversione delle lire in euro
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 3592 del 4 febbraio 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione se la precedente disciplina del termine entro il quale scambiare le lire in euro (il 28 febbraio 2012) sia divenuta nuovamente efficace, dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma (L. 6 dicembre 2011, n. 201) che l'aveva modificata, portando il termine al 31 dicembre 2011. L'art. 26, L. 201 del 2011 non ha limitato il suo scopo alla mera abrogazione dell'art. 3, L. 97 del 1996, ma piuttosto ha sostituito il termine in quella legge previsto con uno ad effetto immediato, producendo una modifica di una situazione giuridica: esisteva un valore di cambio di quelle monete, che sarebbe scaduto più in là, e questo valore è stato estinto, vale a dire che le lire che avevano valore di cambio in quel momento, lo hanno perduto: un effetto opposto a quello della mera abrogazione, la quale avrebbe comportato che non vi sarebbe stato alcun termine, ossia che, abrogato quello previsto dalla L. n. 97 del 1996, vi sarebbe stato quanto alla scadenza un vuoto normativo. È questo, del resto, l'effetto della mera abrogazione: togliere di mezzo una disciplina, senza curarsi di sostituirla con altra. Ed invece la legge n. 201 del 2011, elimina il termine, non con l'intento che dunque non ne viga alcuno, ma allo scopo di introdurne uno diverso. Ciò premesso, la reviviscenza opera solo in caso di mera abrogazione, e non già in quella di sostituzione o modifica della disciplina precedente, con la conseguenza che non opera né il nuovo termine (dichiarato incostituzionale) né quello precedente (abrogato e sostituito da quello incostituzionale). Si aggiunge che, se anche si ammettesse che non rivive il termine originario per la conversione delle lire, allora, creandosi un vuoto normativo - quanto ovviamente al termine per cambiare le monete -, si deve applicare la regola generale che vede prescritti i diritti soggettivi in dieci anni (artt. 2934 e 2946 c.c.). Questa ratio è fondata, ma va chiarita a sua volta: essa presuppone che la legge che ha previsto il cambio delle lire in euro ha riconosciuto un diritto soggettivo ai possessori delle lire sottoponendolo ad un termine di esercizio, termine poi venuto meno. Solitamente, si può dire che oggetto della regolazione è un diritto quando il legislatore, riconosciuto un interesse, attribuisce al titolare un fascio di poteri strumentali al soddisfacimento, e conseguentemente che la modifica, o estinzione del diritto, presuppongono modifica o estinzione dei poteri che caratterizzano la situazione di vantaggio. Nella fattispecie, quando è entrato in vigore l'euro, la lira valeva, per due mesi ancora, come bene di pagamento, e venuto meno tale "valore", dopo i due mesi, ha mantenuto un diverso "valore" di scambio, grazie alla L. n. 96 del 1997 fino al 28 febbraio del 2012, con la conseguenza che ì possessori delle lire avevano il potere di scambiarle con euro fino a quella data. Quando, dopo due mesi dall'entrata in vigore dell'euro, le lire hanno perso valore legale, sono venuti meno i poteri di utilizzarle quali strumenti di pagamento, ma non sono venuti meno i poteri di utilizzare quelle stesse lire quali valori di scambio con l'euro, poteri che, inizialmente, erano esercitabili fino ad ancora altri dieci anni. Nella fattispecie, il limite temporale posto inizialmente al valore di scambio (28 febbraio 2012) è stato sostituito con un diverso limite temporale (6 dicembre 2011). Si è visto che entrambi questi limiti sono venuti meno: il secondo perché dichiarato incostituzionale; il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla incostituzionalità di quest'ultimo. Con la conseguenza che il potere di scambiare la moneta, non più disciplinato dalle leggi in questione, è risultato essere un potere esercitabile senza termine, ma non perché la legge lo abbia reso tale, implicitamente o esplicitamente, bensì in forza del vuoto legislativo che si è creato. La mancanza di un termine, espressamente indicato da una norma, all'esercizio del potere, ossia del diritto a scambiare le lire in proprio possesso, non è dunque effetto di una volontà legislativa, o della conformazione stessa del diritto, ma è effetto di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine abbreviato. Il che rende ragione della applicazione della disciplina generale (art. 2946 c.c.), che, per l'appunto, si applica quando la legge non abbia diversamente previsto: sappiamo che il vuoto legislativo che si è creato non è "una diversa previsione legislativa", ma, è per l'appunto, un vuoto, colmato dalla regola generale che, in tal caso, prevede la prescrizione decennale. In caso di declaratoria di incostituzionalità, il diritto, già inibito dalla norma illegittima, diviene azionabile sin dalla promulgazione della norma – illegittima - e il relativo termine di prescrizione (art. 2947, comma 1, c.c.) comincia a decorrere comunque (art 2935 c.c.). Con la conseguenza che il cittadino che conformi il suo comportamento alla norma illegittima e si astenga dall'esercitare il diritto, che detta norma gli inibiva, lo fa a proprio rischio e deve subire, anche ai fini della prescrizione, le conseguenze della propria inerzia. E ciò in quanto la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva o ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, non può in alcun modo qualificarsi come "impedimento giuridico" all'esercizio del diritto medesimo, costituendo di esso, per converso, un mero ostacolo "di fatto", ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo, e gli ostacoli "di fatto", all'esercizio del diritto, a differenza di quelli "di natura giuridica", non impediscono il decorrere della prescrizione (tra le tante Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20642).
Riferimenti Normativi: