Diritto processuale penale
Ordinamento penitenziario
04 | 02 | 2022
Il sindacato di legittimità in tema di applicazione o proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen.
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 4061 del 12 gennaio 2022 (dep. 4 febbraio 2022), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nelle ipotesi di applicazione o proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è stabilito dal comma 2-sexies della stessa disposizione, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore del detenuto possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo di legittimità riguardi l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., a tenore del quale il tribunale di sorveglianza, sul reclamo presentato dal detenuto, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2.
In questa cornice, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza comprende, oltre all'ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento relativo al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. sono talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione relativa al regime detentivo speciale controverso (Cass. pen., sez. I, 6 maggio 2004, n. 37351).
Deve, invece, escludersi che le violazioni di legge censurabili in sede di legittimità, relativamente ai provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., possano comprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare spazio giurisdizionale, presupponendo tali censure l'esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2009, n. 4428).
Quanto, infine, alla proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, L. n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Cass. pen., sez. V, 30 maggio 2012, n. 40673).
Riferimenti Normativi: