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Diritto penale

Contravvenzioni

04 | 02 | 2022

Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 3952 del 6 ottobre 2021 (dep. 4 febbraio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di disturbo della quiete pubblica, di cui all’art. 659 c.p., il quale punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.

In materia, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2015, n. 11031).

Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio (Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616).

Inoltre, è stato già ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte che risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica (Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2020, n. 14750).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 659 c.p.