Diritto processuale penale
Misure cautelari
08 | 03 | 2021
Alle Sezioni Unite la questione circa l’onere motivazionale del periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca “facoltativa”
Sonia Grassi
La
quinta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9335 del 2 marzo 2021 (dep. 8 marzo 2021), ha rimesso
alle Sezioni Unite la questione in ordine al se, in tema di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca c.d. 'facoltativa' (art. 321, comma 2,
c.p.p.), il giudice debba motivare circa il requisito del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo e,
quindi, se debba o meno escludersi qualsivoglia automatismo che colleghi la pericolosità
alla mera confiscabilità del bene posto sotto sequestro.
Sull’argomento
si segnala l’esistenza di un contrasto interpretativo
nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo
l’orientamento prevalente, infatti, l’unico
presupposto normativamente richiesto per procedere all’adozione della misura di
cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., sarebbe rappresentato dalla suscettibilità
del bene ad essere oggetto di confisca, secondo quanto previsto dal codice
penale o dalle leggi speciali. In altri termini, si ritiene che il sequestro in
questione, in quanto figura autonoma e
speciale rispetto alla cautela di cui al primo comma della medesima
disposizione, non postuli alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera
disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, risulterebbero per loro natura oggettivamente pericolose .Conseguentemente,
si osserva come il compito del giudice chiamato a disporre il vincolo reale andrebbe
ad esaurirsi nella mera verifica di confiscabilità dei beni, indipendentemente
dal fatto che si versi in tema di confisca facoltativa o obbligatoria.
Tale
opzione interpretativa riflette l'opinione secondo cui il legislatore,
attraverso l'art. 321 c.p.p., avrebbe disciplinato due differenti tipologie di
cautela: il sequestro c.d. impeditivo, avente ad oggetto cose pertinenti al
reato, la cui libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del
reato ovvero agevolare la commissione di altri (art. 321 c.p.p., comma 1) e il
sequestro preventivo prodromico alla confisca diretta (art. 321, commi 2 e 2 bis) costituente, invece, una tipica
cautela conservativa, che trova fondamento nell'esigenza di evitare la
dispersione delle cose sulle quali dovrà operare la confisca. In ragione della
diversa finalità cui andrebbero ad assolvere le due misure, l’una impeditiva e
l’altra conservativa, solo nel primo caso sarebbe richiesta una puntuale
verifica del periculum in mora.
In
un'ottica differente si colloca, invece,altra parte della giurisprudenza di legittimità, più sensibile alle
esigenze di tutela di beni costituzionalmente protetti (art. 42 Cost.), che ha preso
le distanze dall'indirizzo che ritiene legittimo il sequestro preventivo ai
fini di confisca in virtù della mera confiscabilità del bene, escludendo tale automatismo
nell'applicazione del vincolo reale, e richiedendo che nel provvedimento
apprensivo si dia conto della pericolosità che ne giustifica in concreto
l'apposizione. In tale prospettiva si è affermato che se, innegabilmente, le
diverse ipotesi di confisca delineate dalla disposizione di cui all'art. 240
c.p. presuppongono sempre una valutazione di pericolosità della cosa, è anche
vero che mentre nelle ipotesi di confisca obbligatoria la misura viene
applicata sul presupposto della pericolosità delle cose da confiscare - una
pericolosità che, per essere indefettibilmente presente in quel genere di cose,
rende del tutto inutile un concreto accertamento del giudice -, viceversa,
nella confisca facoltativa, la discrezionalità non può non essere determinata
dall'esigenza di condizionare l'applicazione della misura all'effettiva
sussistenza della pericolosità dei beni, poiché questi potrebbero anche non
essere pericolosi.Tale ultimo orientamento evoca principi affermati in più di
un'occasione dalle Sezioni Unite laddove hanno riconosciuto come la soluzione volta
a valorizzare l’onere motivazionale in caso di sequestro del corpo del reato
sia l'unica compatibile con i limiti posti all'intervento penale sul terreno
delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti
dell'individuo, tra cui certamente il diritto di proprietà e la libera iniziativa
economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Primo
protocollo addizionale alla Convenzione Edu. Pertanto, si ritiene come solo
esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni del vincolo di temporanea
indisponibilità della cosa sia possibile garantire che la misura risulti
soggetta al permanente controllo di legalità, in particolare sotto il profilo
del rispetto di quel ragionevole rapporto di
proporzionalità tra il mezzo impiegato e il fine endoprocessuale perseguito.
Il segnalato
contrasto interpretativo ha imposto la rimessione della questione alle Sezioni
Unite.
Riferimenti Normativi: