libero accesso

Diritto processuale penale

Misure cautelari

08 | 03 | 2021

Alle Sezioni Unite la questione circa l’onere motivazionale del periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca “facoltativa”

Sonia Grassi

La quinta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9335 del 2 marzo 2021 (dep. 8 marzo 2021), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione in ordine al se, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. 'facoltativa' (art. 321, comma 2, c.p.p.), il giudice debba motivare circa il requisito del periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo e, quindi, se debba o meno escludersi qualsivoglia automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene posto sotto sequestro.

Sull’argomento si segnala l’esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo l’orientamento prevalente, infatti, l’unico presupposto normativamente richiesto per procedere all’adozione della misura di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., sarebbe rappresentato dalla suscettibilità del bene ad essere oggetto di confisca, secondo quanto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali. In altri termini, si ritiene che il sequestro in questione, in quanto figura autonoma e speciale rispetto alla cautela di cui al primo comma della medesima disposizione, non postuli alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, risulterebbero per loro natura oggettivamente pericolose .Conseguentemente, si osserva come il compito del giudice chiamato a disporre il vincolo reale andrebbe ad esaurirsi nella mera verifica di confiscabilità dei beni, indipendentemente dal fatto che si versi in tema di confisca facoltativa o obbligatoria.

Tale opzione interpretativa riflette l'opinione secondo cui il legislatore, attraverso l'art. 321 c.p.p., avrebbe disciplinato due differenti tipologie di cautela: il sequestro c.d. impeditivo, avente ad oggetto cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri (art. 321 c.p.p., comma 1) e il sequestro preventivo prodromico alla confisca diretta (art. 321, commi 2 e 2 bis) costituente, invece, una tipica cautela conservativa, che trova fondamento nell'esigenza di evitare la dispersione delle cose sulle quali dovrà operare la confisca. In ragione della diversa finalità cui andrebbero ad assolvere le due misure, l’una impeditiva e l’altra conservativa, solo nel primo caso sarebbe richiesta una puntuale verifica del periculum in mora.

In un'ottica differente si colloca, invece,altra parte della giurisprudenza di legittimità, più sensibile alle esigenze di tutela di beni costituzionalmente protetti (art. 42 Cost.), che ha preso le distanze dall'indirizzo che ritiene legittimo il sequestro preventivo ai fini di confisca in virtù della mera confiscabilità del bene, escludendo tale automatismo nell'applicazione del vincolo reale, e richiedendo che nel provvedimento apprensivo si dia conto della pericolosità che ne giustifica in concreto l'apposizione. In tale prospettiva si è affermato che se, innegabilmente, le diverse ipotesi di confisca delineate dalla disposizione di cui all'art. 240 c.p. presuppongono sempre una valutazione di pericolosità della cosa, è anche vero che mentre nelle ipotesi di confisca obbligatoria la misura viene applicata sul presupposto della pericolosità delle cose da confiscare - una pericolosità che, per essere indefettibilmente presente in quel genere di cose, rende del tutto inutile un concreto accertamento del giudice -, viceversa, nella confisca facoltativa, la discrezionalità non può non essere determinata dall'esigenza di condizionare l'applicazione della misura all'effettiva sussistenza della pericolosità dei beni, poiché questi potrebbero anche non essere pericolosi.Tale ultimo orientamento evoca principi affermati in più di un'occasione dalle Sezioni Unite laddove hanno riconosciuto come la soluzione volta a valorizzare l’onere motivazionale in caso di sequestro del corpo del reato sia l'unica compatibile con i limiti posti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, tra cui certamente il diritto di proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu. Pertanto, si ritiene come solo esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa sia possibile garantire che la misura risulti soggetta al permanente controllo di legalità, in particolare sotto il profilo del rispetto di quel ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato e il fine endoprocessuale perseguito.

Il segnalato contrasto interpretativo ha imposto la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 42 Cost.
  • Art. 240 c.p.
  • Art. 321 c.p.p.