Diritto penale
Reati in generale
03 | 02 | 2022
La rinuncia alla prescrizione formulata a reato non ancora prescritto
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 3758 del 20 ottobre 2021 (dep. 3 febbraio 2022), la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di rinuncia alla prescrizione.
Ai sensi dell'art. 157, comma 7 c.p., come riscritto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, "la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato".
L'attuale norma di riferimento si limita, dunque, a consentire all'imputato il diritto di rinunciare alla prescrizione, senza specificarne in quali forme e in che tempi tale opzione debba manifestarsi, desumendosi tuttavia dagli avverbi "sempre" ed "espressamente" che la rinuncia può essere esercitata in ogni fase processuale e va operata in modo esplicito e formale, e ciò anche alla luce delle conseguenze di tale iniziativa, avente valore di un atto dismissivo di un proprio diritto, cioè quello di far valere gli effetti dell'estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale; come efficacemente chiarito dalle Sezioni Unite, in definitiva, la rinuncia alla prescrizione implica l'opzione dell'indagato o dell'imputato per la prosecuzione del processo verso l'epilogo di una pronuncia nel merito della regiudicanda e comporta, pertanto, anche la rivitalizzazione della pretesa punitiva statuale, altrimenti affievolita dal decorso del termine di prescrizione (Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 18953).
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, affermato che la rinuncia alla prescrizione rientra nell'alveo dei diritti "personalissimi", che possono essere esercitati dall'interessato personalmente o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.p., in nome e per conto del suo assistito (Cass. pen., sez. II, 9 giugno 2005, n. 23412).
La dichiarazione di rinuncia, operata a reato ancora non prescritto, non può essere qualificata come un mero flatus vocis privo di alcun rilievo, perché, se così fosse, si sarebbe in presenza di una dichiarazione irricevibile da parte dell'Autorità giudiziaria, il che deve essere escluso, e tanto anche alla luce della portata dell'art. 157 c.p., che non pone preclusioni temporali al riguardo. Piuttosto, alla rinuncia alla prescrizione, operata quando la causa estintiva non è ancora maturata, pare corretto attribuire la natura di una dichiarazione che, ove non revocata, diventa pienamente efficace quando interviene la prescrizione.
Sul punto, è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la rinuncia alla prescrizione non è suscettibile di revoca (Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 2020, n. 17598), ma tale affermazione è stata riferita alla sola ipotesi in cui la rinuncia è stata formulata a reato prescritto e dunque l'atto abdicativo era già efficace; invero, proprio sulla falsariga di tale impostazione, deve pervenirsi alla conclusione che, quando la rinuncia è stata formulata a reato non ancora prescritto, la stessa è sì inefficace, ma non per questo invalida, verificandosi i suoi effetti nel momento in cui si realizza l'evento cui la rinuncia è collegata, cioè il maturare del termine di prescrizione.
In definitiva, la rinuncia alla prescrizione, operata quando non è ancora maturata la causa estintiva del reato, non è né nulla né irricevibile, ma è semplicemente inefficace, producendo i suoi effetti nel momento in cui la prescrizione maturi, senza che prima di tale momento la dichiarazione di rinuncia sia stata revocata. Del resto, l'art. 157, comma 7, c.p., nel riconoscere all'imputato il diritto di rinunciare alla prescrizione, utilizza due avverbi significativi, cioè "espressamente" e "sempre", ciò a voler dire che la rinuncia può essere operata in ogni momento, dunque anche prima che maturi la prescrizione, dovendo tale rinuncia essere espressa, proprio perché, per effetto di tale dichiarazione di volontà, il divieto di procedere nell'azione penale è sostituito dal dovere di procedere, con la precisazione che, finché la causa di estinzione non matura, la rinuncia è valida ma non efficace e dunque revocabile, mentre, una volta decorso il termine prescrizionale, la rinuncia precedente, ove non revocata in tempo utile, dispiega i suoi effetti, al pari della rinuncia formalizzata dopo la prescrizione e prima della sua declaratoria; è invece tardiva e inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata.
Riferimenti Normativi: