Diritto civile
Responsabilità
03 | 02 | 2022
La causalità materiale in sede civile: le concause e quella c.d. «prossima di rilievo» nella verificazione dell'evento dannoso
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 3285 del 3 febbraio 2022, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione, intervenendo in materia di illecito
aquiliano, ha offerto importanti precisazioni in tema di nesso causale.
In materia di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all'operare di più concause e all'individuazione di quella c.d. "prossima di rilievo" nella verificazione dell'evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e 1127, comma 1, c.c. (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2011, n. 7760; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 24 maggio 2017, n. 13096). Deve anche qui ribadirsi che la ricostruzione della "problematica causale", con riferimento alla "causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p.", giacché "il danno rileva solo come evento lesivo" (così, in motivazione, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576,; per l'applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. al nesso di causalità materiale dell'illecito civile si vedano anche Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741; Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8430). Sino a che punto, tuttavia, possa predicarsi siffatta "analogia", è quanto ha formato oggetto di puntualizzazione da parte della giurisprudenza della Suprema Corte, culminata nel riconoscimento di un criterio di ricostruzione del nesso causale - definito della "preponderanza dell'evidenza" (o anche del "più probabile che non") - differente da quello, "oltre ogni ragionevole dubbio", utilizzato nel sistema della responsabilità penale. Tale diversità di criteri si pone, peraltro, come un riflesso - in particolar modo, sul piano probatorio - delle differenze, morfologiche e strutturali, dei due sistemi. Invero, come osservato di recente dalla Suprema Corte, nel recepire una nota impostazione dottrinaria, il problema della causalità materiale, in sede civile, consiste nella "dimostrazione probatoria della verità di un enunciato", ovvero quello che "descrive un nesso di causalità naturale e specifica" tra la condotta del supposto danneggiante e l'evento lesivo lamentato dal preteso danneggiato, sicché, in ultima analisi, il cuore della questione consiste nell'individuare "i criteri secondo i quali il giudice, in presenza di elementi di prova che riguardano l'enunciato relativo all'esistenza di un nesso causale, stabilisce se tale enunciato ha o non ha ricevuto una adeguata conferma probatoria" (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 6 luglio 2020, n. 13872). Del resto, in senso sostanzialmente analogo, la medesima Corte ha da tempo osservato che la verifica della sussistenza del nesso causale non è più "soltanto questione di ricostruzione dei fatti nel loro svolgersi fenomenologico, ma sempre ed anche vicenda «giuridica», cioè questione anche di diritto, e, più precisamente, vero e proprio ragionamento probatorio sui fatti, allegati e non, dimostrati e non" (così, in motivazione, Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991; in senso analogo già Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619). Orbene, anche nel contesto di un sistema, qual è quello della responsabilità civile, "retto", quanto all'apprezzamento della sussistenza del nesso causale, dal principio del "più probabile che non" (del quale è stata, di recente, sottolineata la "coerenza" con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale, come ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15; cfr. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21530), resta inteso, nondimeno, che il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale, deve applicare il principio della "regolarità causale" (tra le altre, Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 2010, n. 26402; Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607) o dello "scopo della norma violata" (da ultimo, in motivazione, Cass. civ., sez. III, ord. 6 luglio 2021, n. 19033), sicché, "quando l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato", fermo restando che, nell'ipotesi, invece, in cui "la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento" (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2003, n. 15789; in senso conforme anche Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8096; si veda pure Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23915, secondo cui la causa sopravvenuta deve essere in grado di "neutralizzare" quella precedente, ponendosi come "di per sé idonea a determinare l'evento stesso").
Riferimenti Normativi: