Diritto processuale penale
Impugnazione
31 | 01 | 2022
Per le Sezioni Unite la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 3512 del 28 ottobre 2021 (dep. 31 gennaio 2022), Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “la sentenza di proscioglimento, pronunciata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge”.
Sul punto, un primo fronte ermeneutico è portatore di un'interpretazione restrittiva circa le possibilità applicative dell'art. 469 c.p.p.. Secondo questi precedenti, infatti, la sentenza pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti non può essere ricondotta alla norma citata, ma va considerata sempre come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, anche quando dichiari l'improcedibilità ...
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