Diritto civile
Persone e Famiglia
09 | 07 | 2021
La responsabilità del proprietario o gestore della strada: ambito di applicazione e onere della prova
Flaminia Schiavoni
La
terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 9 luglio 2021, n. 19610,
è nuovamente intervenuta sulla responsabilità per le cose in custodia ex art.
2051 c.c. con specifico riferimento a quella del proprietario o gestore della
strada.
Secondo
un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile la
responsabilità per cosa in custodia a carico dei proprietari o concessionari
delle strade (e autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva
possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle
carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 9
giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24419).
Ai
sensi dell’art. 14, comma 3, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
strada), per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada, previsti dal codice della strada, sono esercitati
dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito, mentre per le strade
vicinali di cui all'art. 2, comma 7, stesso codice, i poteri dell'ente
proprietario sono esercitati dal Comune (art. 14, comma 4).
Al
fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti
proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle
strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta.
La
custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada, dunque, non è
quindi limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della
carreggiata stessa ("banchina") e altresì, ancora più ampiamente, agli
elementi accessori e pertinenze, anche inerti (Cass. civ., sez. III, 12 maggio
2015, n. 9547), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili
di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari
circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi
esterni (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1997, n. 3041); la custodia in
argomento, pertanto, si estende anche alle cunette e alle scarpate laterali e
alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e
protezione della sede stradale.
Il
custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde non solo a
titolo di colpa specifica, in caso di inosservanza o violazione di specifiche
norme prescrittive, ma anche a titolo di colpa generica, in caso di violazione
delle regole generali di prudenza e perizia e in ragione della violazione degli
obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio
generale del neminem laedere di cui
all'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25925; Cass.
civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22801).
Il
danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza
dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi
accessori e pertinenze, è, secondo le regole generali in tema di responsabilità
civile, tenuto a dare la prova che in relazione alle circostanze del caso
concreto i danni subiti derivano dalla cosa (cfr. Cass. civ., sez. III, 20
febbraio 2006, n. 3651); tale prova consiste nella dimostrazione del
verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia,
potendo essere tale prova fornita anche per presunzioni.
Il custode, a sua volta, può vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ovvero provando di aver espletato tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti sulla base di specifiche normative.
Il custode, infine, quale presunto responsabile, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. Si consideri, conclude la Suprema Corte, che la circostanza che, alla causazione dell’evento dannoso, abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada, non è idonea ad integrare il caso fortuito, a meno che la stessa non sia abnorme, come in ipotesi di condotta dolosa.
Riferimenti Normativi: