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Diritto civile

Persone e Famiglia

09 | 07 | 2021

La responsabilità del proprietario o gestore della strada: ambito di applicazione e onere della prova

Flaminia Schiavoni

La terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 9 luglio 2021, n. 19610, è nuovamente intervenuta sulla responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c. con specifico riferimento a quella del proprietario o gestore della strada.

Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11802; Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24419).

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada, previsti dal codice della strada, sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito, mentre per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, stesso codice, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune (art. 14, comma 4).

Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada, dunque, non è quindi limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche ai margini della carreggiata stessa ("banchina") e altresì, ancora più ampiamente, agli elementi accessori e pertinenze, anche inerti (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9547), atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1997, n. 3041); la custodia in argomento, pertanto, si estende anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale.

Il custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde non solo a titolo di colpa specifica, in caso di inosservanza o violazione di specifiche norme prescrittive, ma anche a titolo di colpa generica, in caso di violazione delle regole generali di prudenza e perizia e in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25925; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22801).

Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi accessori e pertinenze, è, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, tenuto a dare la prova che in relazione alle circostanze del caso concreto i danni subiti derivano dalla cosa (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651); tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia, potendo essere tale prova fornita anche per presunzioni.

Il custode, a sua volta, può vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, ovvero provando di aver espletato tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti sulla base di specifiche normative. 

Il custode, infine, quale presunto responsabile, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.. Si consideri, conclude la Suprema Corte, che la circostanza che, alla causazione dell’evento dannoso, abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada, non è idonea ad integrare il caso fortuito, a meno che la stessa non sia abnorme, come in ipotesi di condotta dolosa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1227 c.c.
  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 2051 c.c.
  • Art. 14, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)