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Diritto processuale penale

Giudizio

02 | 02 | 2022

L' acquisizione dei dati contenuti nei c.d. «tabulati telefonici» a fini dell'indagine penale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 3750 del 12 novembre 2021 (dep. 2 febbraio 2022), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di acquisizione dei dati contenuti nei cd. tabulati telefonici all’interno del procedimento penale, materia disciplinata dal D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2021, n. 179.

Come è noto, l’intervento del legislatore è stato determinato dalla necessità di adeguare la disciplina dell’acquisizione dei dati di traffico “esterno” telefonico o telematico a fini di indagine penale, contenuta nell’art. 132, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE — Grande Camera, 2 marzo 2021, causa c-746/18: si è quindi inteso perseguire l’intento di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità, e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un’autorità giurisdizionale. Tale intervento si è quindi concretizzato nel prevedere che l’acquisizione venga preceduta dall’autorizzazione del giudice (ovvero che quest’ultimo convalidi l’eventuale decreto di acquisizione urgente emesso dal Pubblico Ministero): autorizzazione concedibile ove i tabulati risultino “rilevanti per l’accertamento dei fatti”, e sempre che sussistano sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 c.p.p., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi (cfr. art. 132, comma 3, lett. a, D.L.vo n. 196/2003, come modificato dal richiamato decreto-legge e dalla relativa Iegge di conversione).

La legge di conversione, peraltro, ha modificato il decreto-Iegge introducendo un regime transitorio ad hoc, in chiara deroga al principio tempus regit actum che regola la materia processuale, per le acquisizioni effettuate in epoca anteriore alla novella legislativa, che ha espressamente previsto (inserendo il nuovo comma 3-quater nel citato art. 132 D.L.vo n. 196 del 2003) l’inutilizzabilità dei dati acquisiti in assenza di autorizzazione o convalida.

Si è in particolare stabilito (art. 1, comma 1-bis, d.I. n. 132 del 2021, introdotto dalla Iegge di conversione) che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali può essere emesso il decreto di autorizzazione (o di convalida) del giudice. 

In materia, è stato recentemente posto in rilievo da Cass. pen., sez. II, 2 luglio 2021, n. 33116 il fatto che l’impostazione della CGUE debba essere confrontata con l’assetto normativo attualmente delineatosi nel nostro ordinamento e, in particolare, con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di acquisizione dei dati contenuti nei cd. tabulati telefonici, la disciplina italiana di conservazione dei dati di cui all'art. 132 D.L.vo 196/2003 deve ritenersi compatibile con le direttive in tema di privacy, e ciò poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista dall’art. 132 cit. per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l’accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento di una autorità giurisdizionale indipendente com’è appunto il pubblico ministero. Invero, se, da un lato, è indubitabile che debba attribuirsi ai principi espressi nelle sentenze CGUE il valore fondante del diritto comunitario con efficacia erga omnes neIl’ambito della Comunità, daII'aItro, l’attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme comunitarie, operata nelle sentenze CGUE, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati prof ili di discrezionalità che richiedano l’intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazioni di norme contenute nelle direttive (Cass. pen., sez. II, 15 aprile 2021, n. 28523).

Riferimenti Normativi:

  • D.L. 30 settembre 2021, n. 132, conv. in L. 23 novembre 2021 n. 179
  • Art. 132, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196