Lavoro
09 | 07 | 2021
La maggiorazione della retribuzione per i dipendenti turnisti
Flaminia Schiavoni
La
sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza del 9 luglio 2021, n. 19592,
ha affrontato la questione della maggiorazione della retribuzione per i dipendenti
che svolgono attività lavorativa con il sistema delle turnazioni.
Secondo
il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai dipendenti
del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione
lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del
servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale,
come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5, C.C.N.L. 14.9.2000, che compensa
il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione.
Di
contro, il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai
lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale
di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano
chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate
di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate
festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro (Cass. civ., sez. lav.,
17 gennaio 2019, n. 1201; Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2020, n. 28628).
A
fini interpretativi viene valorizzato l'inequivoco tenore letterale del citato
art. 22 che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l'istituto delle
turnazioni, è chiaro nel conferire all'indennità riconosciuta al personale
turnista un carattere onnicomprensivo, desumibile dal fatto che essa è indicata
così da compensare interamente il disagio derivante dalla particolare
articolazione dell'orario di lavoro, che esclude il cumulo con le maggiorazioni
previste dall'art. 24.
L'integrale
remuneratività, senza condizioni, esplicitata dalla disciplina collettiva (art.
22) quale connotazione dell'indennità per il lavoro in turni, così determinata ab origine in ragione dell'essere tale organizzazione
del lavoro finalizzata ad assicurare la copertura stabile di un servizio, a
prescindere dalla natura (festiva o feriale) delle giornate coinvolte, si pone
ontologicamente in contrasto con l'ipotesi di un'ulteriore indennità rispetto
ad una singola ipotesi (quella del ricadere nel turno in festività infrasettimanale),
che è in realtà assorbita in quell'originaria organizzazione di lavoro e nella
remunerazione per essa stabilita. Non sono, quindi, consentiti ragionamenti in
termini di disparità di trattamento, proprio perché la copertura attraverso i
turni del numero di giorni della settimana previsti, assicurando una
maggiorazione stabile della retribuzione, oltre ad incrementi per il fatto di
ricadere il turno in giornata festiva o in orario notturno, rende incomparabile
la situazione rispetto a quella di chi non lavori in turno.
Il fatto che quanto previsto dall'art. 24 del C.C.N.L. 14.9.2000 non sia regolato espressamente dal successivo contratto collettivo nazionale non significa che quella norma precedente non si applichi più: quella norma riguardava, infatti, il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale, in giorni festivi infrasettimanali o in giorni feriali non lavorativi e dunque fenomeni che non possono non essere regolati dalla contrattazione. Se, dunque, il C.C.N.L. 21 maggio 2018 nulla prevede espressamente, vale la clausola generale di cui all'art. 2, u.c., del medesimo contratto collettivo, secondo cui per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti contratti collettivi nazionali.
La maggior articolazione della nuova norma sui turni (art. 23 C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018) ha così giustificato la sostituzione del previgente art. 22 ma ciò non significa che non sia tuttora vigente il pregresso art. 24 del pregresso C.C.N.L., rispetto alle situazioni da esso regolate e non disciplinate ex novo dalla nuova contrattazione, come dimostra il fatto che l'art. 24 sia richiamato proprio per un caso specifico del lavoro in turni (art. 24, u.c., del nuovo C.C.N.L. in relazione alla chiamata in reperibilità del lavoratore turnista in riposo settimanale).
Riferimenti Normativi: