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Diritto civile

Obbligazioni

01 | 02 | 2022

Ancora sulla responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 3078 del 1° febbraio 2022, la sesta sezione civile, prima sottosezione, della Corte di Cassazione è tornata sul tema concernente la natura della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, affrontato nelle sentenze n. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018 delle Sezioni Unite.

Queste ultime, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 1958, n. 3133; Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1098; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2003, n. 3654; Cass. civ., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18543; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7949; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22816; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18183; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2016, n. 3405; Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14777; Cass. civ., sez. VI-3, 21 febbraio 2017, n. 4381) e il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 9 luglio 1968, n. 2360; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 1978, n. 3317; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 1983, n. 686; Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888) hanno affermato il seguente principio: «Ai sensi dell'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.». In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore". Su tale premessa, le Sezioni Unite hanno ricordato infatti che - come da principio consolidato di legittimità - in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: è perciò consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, c.d. Legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, comma 1, c.c. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, comma 2, c.c. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1173 c.c.
  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1189 c.c.
  • Art. 1218 c.c.
  • Art. 1375 c.c.
  • Art. 1992 c.c.