Diritto civile
Persone e Famiglia
31 | 03 | 2021
L’adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile attributiva dello status genitoriale
Giovanna Spirito
Con la sentenza n. 9006 del 31 marzo 2021, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affrontato la questione della conformità all’ordine pubblico internazionale di atti formati all’estero che rappresentano genesi e attestazione di rapporti filiali tra coppie omosessuali e minori.
L’occasione è fornita dall’esame di un adoption order, provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuisce a una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi di un minore, dopo aver preventivamente acquisito il consenso del birth father e della birth mother, e dopo averne valutato in concreto l’idoneità alla adozione, al fine di verificare la conformità della stessa al best interest of the child.
La
Corte di Cassazione ha aderito alla concezione aperta e universalistica
dell'ordine pubblico internazionale, già espressa in precedenti orientamenti
(Cass. 19599 del 2016 e 14878 del 2017, S.U. n. 16601 del 2017 e ribadita nella
più recente n. 12193 del 2019). I principi di ordine pubblico internazionale
non hanno solo la funzione di limite all'applicazione della legge straniera (L.
n. 218 del 1995, art. 16) e di riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri
(L. n. 218 del 1995, art. 64) ma anche quella di promozione (S.U. 16601 del
2017) e garanzia di tutela dei diritti fondamentali della persona (Cass. n.
19405 del 2013), attraverso i principi provenienti dal diritto dell'Unione Europea,
delle Convenzioni sui diritti della persona cui l'Italia ha prestato adesione e
con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e
della Corte Europea dei diritti umani, della Costituzione e delle leggi
ordinarie.
Nel
caso di specie, è stata verificata la compatibilità degli effetti che l'atto
produce (nella specie l'attribuzione di uno status genitoriale adottivo) con i
limiti non oltrepassabili, costituiti dai principi fondanti
l'autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti
genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu); dal principio del preminente interesse
del minore attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente
riforma della filiazione (Legge Delega n. 219 del 2012; D.L.vo. n. 153 del 2013);
dal principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare
ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori (con
riferimento in particolare al diritto all'identità ed al diritto di crescere
nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico
e relazionale) sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base
dell'orientamento sessuale della coppia richiedente; dal principio
solidaristico della genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna
(L. n. 184 del 1983 così come modificata dalla L. n. 149 del 2001 e dalla
recente legge sulla continuità affettiva n. 173 del 2015) e il diritto vivente
hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità adottiva,
unificati dall'obiettivo di conservare la continuità affettiva e relazionale
ove già stabilizzatasi nella relazione familiare.
Secondo i giudici di legittimità, allo stato attuale, l’unione matrimoniale – così come prevista nell’art. 29 Cost., sebbene costituisca il modello di relazione familiare fornito del massimo grado di tutela giuridica – non identifica più in relazione agli status genitoriali, soprattutto dopo la riforma della filiazione, il modello unico (o quello ritenuto esclusivamente adeguato) per la nascita e la crescita dei figli minori, e conseguentemente deve escludersi che esso possa operare come un limite al riconoscimento degli effetti di un atto che attribuisce la genitorialità adottiva ad una coppia omoaffettiva, peraltro unita in matrimonio.
Da ciò l’affermazione del principio secondo cui non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.
Riferimenti Normativi: