Diritto processuale civile
Disposizioni generali
26 | 03 | 2021
La richiesta di distrazione delle spese non comporta una rinuncia al beneficio al patrocinio a spese dello stato al quale sia stata ammessa la parte non abbiente
Giovanna Spirito
Le
Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 26 marzo 2021, n. 8561,
hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo al rapporto tra
patrocinio a spese dello Stato e l'istituto della distrazione delle spese.
In
particolare, una parte della giurisprudenza di legittimità, muovendo
dall'incompatibilità tra questi due istituti, riteneva che la presentazione
dell'istanza ex art. 93 c.p.c. costituisse implicita rinuncia agli effetti
dell'ammissione al beneficio.
Altra
parte della giurisprudenza, di converso, escludeva l'operatività del descritto
automatismo sull’assunto che la rinuncia al beneficio non solo dovesse essere
inequivoca ed esplicita ma anche direttamente riferibile alla parte
interessata, non rientrando nei poteri del difensore, ex art. 84 c.p.c., quello
di disporre del diritto di difesa del non abbiente.
L'istituto della distrazione delle spese - che condivide con il patrocinio statale l'obiettivo di favorire l'accesso alla giustizia - ha la finalità di consentire al difensore della parte vittoriosa di ottenere il proprio credito nei confronti della parte soccombente. Ciò rappresenta la ratio e, al tempo stesso, il limite di applicazione della distrazione delle spese: si tratta, infatti, di una mera possibilità (rimessa alla scelta discrezionale dell'avvocato, non surrogabile dalla parte) riservata esclusivamente alla parte vittoriosa e ammessa unicamente in caso di applicazione della regola della soccombenza.
In forza del trattamento speciale riservato dall'art. 93 c.p.c., nella pratica processuale può avvenire che le spese siano anticipate, anziché (come accade ordinariamente) dalla parte, dal suo difensore. In tal caso il difensore con procura è legittimato a chiedere che il giudice, nella stessa sentenza (o, comunque, in un omologo provvedimento di natura decisoria) in cui condanna alle spese la controparte (sulla scorta, di regola, del presupposto della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.), distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato: il difensore, quindi, agisce per un diritto proprio e autonomo verso il soccombente e la sua domanda è proposta in via condizionata alla condanna della controparte a rimborsare le spese processuali.
Quanto
al patrocinio a spese dello Stato, è evidente che, nell'accezione dello Stato
moderno, assolve non già a finalità meramente economica di fornire a persona
non abbiente le risorse necessarie per assicurargli assistenza tecnica in un
processo, bensì quella di garantire l'effettività del diritto di difesa quale
strumento per pervenire ad affermare e godere dei propri diritti. Così
configurato è da escludere che la parte assistita sia ammessa al beneficio per
il tramite del suo difensore, in quanto chiamata ad esercitare un proprio
diritto soggettivo, come si desume dalla circostanza che ove vi sia revoca o
rinuncia del difensore al mandato, il patrocinio a spese dello Stato permane e
il nuovo difensore non è tenuto a presentare in nome proprio o del non abbiente
alcuna ulteriore istanza di ammissione.
In altri termini, il beneficiario del provvedimento di ammissione al patrocinio statale non è il difensore ma la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza. Diversamente l'istanza di distrazione, previsione di carattere eccezionale, costituisce un diritto in rem propriam del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale.
Siffatto rilievo è dirimente nell'escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo della parte all'assistenza dello Stato per le spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio.
Riferimenti Normativi: