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Diritto penale

Delitti

12 | 07 | 2021

Incostituzionali le norme che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo della stampa o della radiotelevisione

Giulia Faillaci

La Corte costituzionale, con sentenza n. 150 del 22 giugno 2021 (dep. 12 luglio 2021), è tornata nuovamente a occuparsi del reato di diffamazione a mezzo stampa.

La questione era stata già recentemente affrontata con ordinanza n. 132 del 2020, in occasione della quale, alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte EDU – secondo cui, al di fuori di ipotesi eccezionali, l’applicazione di pene detentive, ancorché sospese o in concreto non eseguite, nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui deve ritenersi sproporzionata –, era stata evidenziata l’inadeguatezza del criterio nazionale di bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto alla reputazione di ogni persona, imperniato sulla previsione di pene detentive e pecuniarie; di qui la scelta di concedere al legislatore un anno di tempo al fine di approvare una nuova disciplina della materia che non è mai arrivata.

La Consulta ha perciò dichiarato l’incostituzionalità delle norme vigenti che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo della stampa o della radiotelevisione – aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato –, in quanto contrastanti con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). La minaccia dell'obbligatoria applicazione del carcere può produrre, infatti, l’effetto di dissuadere i giornalisti dall’esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell’operato dei pubblici poteri.

Tuttavia, precisa il Giudice delle Leggi, non è di per sé incompatibile con la Costituzione che il giudice commini la pena detentiva a chi, ad esempio, si sia reso responsabile di campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della (oggettiva e dimostrabile) falsità degli addebiti stessi: chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la funzione di “cane da guardia” della democrazia, ma, all’opposto, crea un pericolo per la democrazia stessa.

Se circoscritte a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti dell’esercizio della professione giornalistica, e della sua essenziale funzione per la società democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali la prospettiva del carcere deve ritenersi esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione.

Non è di per sé incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero una norma che consenta al giudice di applicare la pena della reclusione nel caso in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità, dal punto di vista oggettivo e soggettivo; e, di conseguenza, non è ravvisabile un contrasto tra l’art. 595, comma 3, c.p. e la Costituzione, purché sia interpretato nel senso che la reclusione può essere applicata dal giudice soltanto in ipotesi eccezionali.

Costituzionalmente illegittimi sono invece l’art. 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47 (Legge sulla stampa), che prevede la necessaria applicazione della reclusione da uno a sei anni per il reato di diffamazione commessa a mezzo della stampa e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, e l’art. 30, comma 4, della L. 6 agosto 1990, n. 223 sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che estende le sanzioni previste dal citato art. 13 della legge sulla stampa alla diffamazione commessa per mezzo della radio o della televisione. 

La Corte Costituzionale ha concluso ribadendo la necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente allo scopo di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica, e, dall’altro, di assicurare un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime aggressioni poste in essere nell’esercizio di tale attività.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 21 Cost.
  • Art. 595 c.p.
  • Art. 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47
  • Art. 30, L. 6 agosto 1990, n. 223