Diritto processuale civile
Processo di esecuzione
22 | 06 | 2021
Il decreto di trasferimento, avente ad oggetto un bene anche in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente ma solo affetto da invalidità
Giovanna Spirito
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza
del 22 giugno 2021, n. 17811, ha spiegato che il decreto di trasferimento, di cui
all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in
parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità,
da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini
di cui all'art. 617 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa
l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua
estensione.
La Suprema Corte ha altresì precisato che i beni trasferiti a
conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle
indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno
aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono
automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze,
frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente
menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale,
sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette,
donde il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta,
in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato
insistente su di esso.
Infatti, secondo l'univoca giurisprudenza di legittimità (Cass.
civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5796; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2018,
n. 25687; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2020, n. 22854), eventuali
difformità tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente
individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, devono essere
fatte valere all'interno del processo esecutivo con gli appropriati rimedi
oppositivi.
Alla stregua di ciò, quindi, per evitare il consolidamento
degli effetti conseguenti all'emissione del decreto di trasferimento si
dovrebbe ai sensi dell'art. 617 c.p.c. opporsi al decreto di trasferimento.
Solo l'opposizione è il rimedio idoneo ad impugnare il decreto
di trasferimento (quale atto interno del procedimento esecutivo, né decisorio
né definitivo) che si riteneva avesse avuto ad oggetto un bene in tutto o in
parte diverso da quello pignorato. Ed è proprio per il tramite di siffatta
opposizione che, sul piano generale, il decreto di trasferimento viene
assoggettato sia al controllo diretto di regolarità che del controllo indiretto
di legalità con la sentenza che chiude il giudizio di opposizione.
Nel caso di specie, non essendo stato esercitato tale
rimedio, i titoli petitori così come identificati ed indicati nella loro
consistenza nei due decreti di trasferimento erano da ritenersi non più
contestabili, senza che le relative risultanze potessero essere più messe in
discussione nella (eventuale e poi effettivamente intrapresa) azione di
rivendica instaurata da una delle due destinatarie dei decreti di
trasferimento.
Del
resto, l'eventuale controversia relativa alla identificazione dell'oggetto
della vendita forzata non deve tener conto della volontà delle parti in
relazione alla consistenza ed estensione dei beni, bensì deve riguardare solo
gli elementi risultanti dagli atti che accompagnano l'esecuzione e, in via
definitiva e prevalente su ogni altro atto pregresso, dal decreto di
trasferimento, il che esclude – dovendo le parti riporre il loro affidamento
esclusivamente sulle risultanze oggettive di quest'ultimo provvedimento
terminativo (indipendentemente dalla volontà e dalle iniziative del precedente
proprietario, quale debitore esecutato) – che possa configurarsi una violazione
dei principi generali di correttezza e buona fede (di cui, rispettivamente,
agli artt. 1175 e 1375 c.c.), i quali - diversamente da quanto affermato nella
sentenza impugnata - si attagliano propriamente alla dinamica contrattuale.
Riferimenti Normativi: