Tributario
09 | 07 | 2021
Infondate le questioni di legittimità costituzionale del regime fiscale delle banche di credito cooperativito (BCC)
Carol Gabriella Maritato
La
Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 25 maggio 2021 (dep. 9 luglio
2021), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
promosse dalla Corte di cassazione, sezione tributaria civile, dell’art. 2,
commi 3-ter e 3-quater, quest’ultimo limitatamente alle parole «al netto del
versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e
3-ter» di cui al terzo periodo, del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure
urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia
sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle
procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con
modificazioni, nella L. 8 aprile 2016, n. 49, in riferimento agli artt. 3, 41,
45, 47 e 53 della Costituzione.
Nell’ottica
della riforma delle banche di credito cooperativo (BCC), il D.L. n. 18/2016, prima
della sua conversione in legge, aveva delineato una possibile scelta
alternativa a quella dell’adesione a un gruppo bancario cooperativo, che implicava
l’applicazione dell’art. 150-bis, comma 5, t.u. bancario (come sostituito
dall’art. 1, comma 6, lettera b, del d.l. n. 18 del 2016, nel testo anteriore
alle modifiche introdotte dalla legge di conversione).
In essa, le riserve patrimoniali della BCC venivano «affrancate» – potendo quindi essere destinate all’attività bancaria lucrativa – dietro versamento all’erario di una «imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza». Nella diversa soluzione alternativa configurata dopo la sua conversione, il d.l. n. 18 del 2016 prevede invece che «all’atto del conferimento» la BCC conferente «versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto» (art. 2, comma 3-ter), e non qualifica più il versamento come «imposta straordinaria».
Il giudice a quo lamenta la violazione degli artt. 41 e 45 Cost., per il problema della coerenza della previsione contestata con la garanzia costituzionale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La questione non è fondata, in quanto, ai fini della verifica della compatibilità della contestata disciplina con la tutela costituzionale della cooperazione a carattere di mutualità e con il principio di concorrenza, è irrilevante stabilire se la prestazione in essa prevista abbia o meno natura tributaria, sicché non è necessario verificare la correttezza della qualificazione del prelievo come tributo. In riferimento alla natura di detto versamento il rimettente contesta in sostanza il difetto di uno specifico indice di capacità contributiva che giustifichi l’imposizione e quindi la compatibilità dell’imposta con i parametri costituzionali degli artt. 3 e 53 Cost. L’omesso versamento all’atto del conferimento d’azienda, non legittima il fisco alla riscossione oattiva della somma dovuta, in esecuzione di un atto autoritativo di carattere ablatorio, ma comporta la definitiva soggezione della conferente, ex art. 17, L. n. 388 del 2000, all’obbligo – non finalizzato a sovvenire a pubbliche spese – di devolvere il suo patrimonio effettivo ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo la regola generale operante nel caso di mancata adesione della BCC al gruppo.
Alla
luce della descritta finalità del prelievo, alla prestazione in esame va negata
la qualifica di tributo, mancando di fatto,il requisito della natura coattiva
del prelievo, che si esprime in primo luogo nel diritto alla sua riscossione
forzosa. La decurtazione patrimoniale è definitivamente provocata, in questo
caso, solo dallo spontaneo versamento dell’importo, eseguito dalla conferente per
ottenere i vantaggi perseguiti, mentre la sua omissione non fa sorgere alcuna
pretesa impositiva, semplicemente impedendo la realizzazione dell’interesse
della conferente stessa.
La
pronuncia di non fondatezza investe la censura nel suo complesso, non
residuando profili di irragionevolezza diversi dalla lamentata lesione della
capacità contributiva. In particolare non sono individuabili aspetti della
questione riferiti autonomamente all’art. 3 Cost., che si deve dunque ritenere
evocato dal rimettente insieme all’art. 53 Cost. solo perché quest’ultimo
costituisce, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, espressione
specifica in materia tributaria del principio di uguaglianza e di
ragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2014, n. 116 del 2013 e n. 111
del 1997; ordinanza n. 341 del 2000).
Il rimettente lamenta anche la violazione dell’art. 47 Cost., poiché la scelta legislativa contestata si porrebbe in contrasto con il principio di tutela del risparmio. La Consulta ha escluso che, nel caso di specie, il bilanciamento operato dal legislatore si ponga in contraddizione con il principio della tutela del risparmio: l’art. 47 Cost. enuncia «un principio programmatico» al quale «il legislatore ordinario deve ispirarsi, bilanciandolo con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, nell’esercizio di un potere discrezionale che incontra il solo limite [...] della contraddizione del principio stesso (sentenze n. 143 del 1995 e n. 19 del 1994)» (sentenza n. 29 del 2002).
Riferimenti Normativi: