Diritto processuale civile
Disposizioni generali
08 | 07 | 2021
L’avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per l’attività professionali può ancora avvalersi del procedimento monitorio sulla base della parcella corredata dal parere di congruità
Flaminia Schiavoni
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza dell’8 luglio 2021, n. 19427, sono intervenute sulla dibattuta questione degli strumenti utilizzabili dagli avvocati per conseguire il pagamento del compenso per le prestazioni giudiziali civili.
All'avvocato è consentito ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c. o al procedimento speciale previsto dall’art. 28, L. 13 giugno 1942, n. 794, nel testo sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Cass. civ., sez. un. 23 febbraio 2018, n. 4485). Stando al tenore letterale degli artt. 633 e 636 c.p.c., la prova del credito necessaria per la emanazione del decreto ingiuntivo è data dalla combinazione di due elementi: la parcella sottoscritta dal ricorrente, che costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; il parere dell’organo professionale, il quale è un atto amministrativo la cui funzione è quella di esprimere un giudizio critico sulla parcella. Il parere di congruità, inoltre, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum attraverso un motivato giudizio critico, acquisendo un’efficacia vincolante in sede di emissione di decreto ingiuntivo, ma perdendo la stessa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale il giudice è libero di discostarsene, salvo l’obbligo di fornire congrua motivazione.
La norma architrave è rappresentata dall’art. 2233 c.c. che pone una gerarchia tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta tra le parti, poi, in mancanza di quest’ultima, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, previo parere dell’associazione professionale. In questo assetto normativo, non è dubitabile che le tariffe svolgano una funzione integrativa della norma e suppletiva per il giudice, il quale se ne avvale quale criterio di riferimento nella determinazione del compenso professionale nel caso in cui manchi un accordo tra professionista e cliente sulla sua misura, ovvero non esistano tariffe obbligatorie. Fuori da questi due ultimi casi, l’esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di liquidazione del compenso trova limite nell’obbligo di acquisire il parere della competente associazione professionale, dal quale può discostarsi solo fornendo adeguata motivazione, con la conseguenza che in tema di compenso spettante all’avvocato, l’acquisizione del parere dell’ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d’ingiunzione.
L’art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 11 e l’art. 13, L. 31 dicembre 2012, n. 247, hanno modificato la disciplina delle professioni, abrogando le tariffe regolamentate nel sistema ordinistico, ma prevedendo che, ferma tale abrogazione, il giudice deve fare riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, i quali si applicano solo quando non vi è una pattuizione tra le parti al momento del conferimento dell’incarico professionale. Appare dunque evidente come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia: entrambi funzionano come strumenti volti a determinare il compenso dovuto al professionista per lo svolgimento della sua attività nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un accordo tra le parti, finendosi per reintrodurre surrettiziamente le tariffe: lo smantellamento del sistema tariffario non ha comportato l’abrogazione delle norme che lo richiamano; la previsione del diverso criterio costituito dai parametri comporta l’effetto sostitutivo dell’elemento abrogato con il nuovo sistema. Inoltre, la previsione del potere-dovere del consiglio dell’Ordine degli avvocati di rilasciare il parere di congruità sulla pretesa dell’avvocato ricompone la norma di cui agli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636 c.p.c. e ricostruisce il procedimento monitorio nei termini di equipollenza prova scritta-parcella, ferma la necessità del parere surrogabile solo da tariffe obbligatorie.
Sulla scorta di quanto esposto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che, in tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 11, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha comportato l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. Pertanto, l’avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento monitorio regolato dall’artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
Riferimenti Normativi: