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Diritto penale

Delitti

06 | 07 | 2021

Il reato di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615-ter c.p. commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 25683 del 30 aprile 2021 (dep. 6 luglio 2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto il punto sui requisiti necessari ai fini dell’integrazione del reato di accesso abusivo a sistema informatico, con particolare riferimento ai casi in cui tale reato venga posto in essere da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

Tradizionalmente, integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p. la condotta di colui che, pur essendo abilitato, accede o si mantiene in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 4694).

In altre parole, secondo l’indirizzo tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza, non hanno rilevanza penale le finalità perseguite da colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si connette soltanto al dato oggettivo della permanenza dell'agente in esso, dovendosi verificare la contraria volontà del titolare del sistema solo con riferimento al risultato immediato della condotta posta in essere, non già ai fatti successivi.

Tuttavia, con le Sezioni Unite “Savarese” (Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 41210) si è assistito a un revirement nella individuazione dei requisiti necessari ai fini dell’integrazione del reato in parola, con particolare riferimento all’aggravante di cui al comma 2, n. 1 dell’art. 615-ter c.p. che fa riferimento al caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Secondo il massimo Consesso, integra tale delitto nella forma aggravata la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni del titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita; viene, dunque, affermata, la rilevanza penale della condotta abusiva nei casi di sviamento del potere, in cui l'accesso avvenga ad opera di chi, pur abilitato e pur non violando le prescrizioni formali, si introduca nel sistema informatico per ragioni estranee a quelle per le quali gli è attribuita la facoltà.

Ai pubblici dipendenti che, nella loro qualità, debbono operare su registri informatizzati è imposta infatti l'osservanza sia delle disposizioni di accesso che delle disposizioni del capo dell'ufficio sulla gestione dei registri e, inoltre, il rispetto del dovere loro imposto dallo statuto personale di eseguire sui sistemi attività che siano in diretta connessione con l'assolvimento della propria funzione; con la conseguente illiceità e abusività di qualsiasi comportamento che con tale obiettivo si ponga in contrasto, manifestandosi in tal modo la "ontologica incompatibilità" dell'accesso al sistema informatico, connaturata ad un utilizzo dello stesso estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere. 

Su tale scia, la Suprema Corte, ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di accesso abusivo a sistema informatico, il reato è integrato non soltanto quando non ricorre il requisito dell'autorizzazione ad accedere alle banche dati, in quanto l'autore, pur astrattamente abilitato all'accesso, non è autorizzato in concreto a consultare le banche dati del sistema informatico (ipotesi di assenza del potere), ma altresì quando l'accesso sia eseguito per ragioni estranee a quelle per le quali gli è attribuita la facoltà (ipotesi di sviamento del potere, che presuppone la sussistenza del potere di accedere al sistema informatico).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 615-ter c.p.