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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

09 | 07 | 2021

La ricusazione del verificatore e la rinnovazione della verificazione tecnica nel giudizio amministrativo

Cristina Tonola

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5238 del 9 luglio 2021, ha indicato i presupposti per la presentazione dell’istanza di ricusazione del verificatore incaricato dal giudice amministrativo, specificando i limiti entro cui può essere legittimamente disposta la rinnovazione della verificazione tecnica.

In generale, la ricusazione è lo strumento che il codice di procedura civile appronta in favore delle parti del processo per rimuovere in radice il sospetto di contaminazione del giudizio, a motivo della presenza, nel collegio giudicante, di un componente in posizione di conflitto di interessi che nasce dalla sussistenza di situazioni di pregresso contatto tra il giudice e le parti in causa, di natura tale da far dubitare della serenità di giudizio del giudice medesimo, il quale risulta, dunque, sfornito della necessaria terzietà e indipendenza rispetto alla materia del contendere (artt. 51 e 52 c.p.c.).

Alla luce di tali principi – e al fine di vederne garantita l’effettiva applicazione –, il campo di operatività dell'istituto in esame è esteso anche alle figure che, nella dinamica del processo, svolgono un ruolo di collaborazione del giudice, anche quando si tratta di cooperare sotto il profilo delle necessarie attività di consulenza tecnica o di verificazione atte ad integrare e completare la piattaforma valutativa del giudice, permettendogli di giungere al verdetto finale. In particolare, nell’ambito del processo amministrativo, l’art.  20, comma 2, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 prevede che “il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile […]”.

Effetto della ricusazione è la sospensione del processo (art. 52, comma 3, c.p.c.), così che viene a porsi l’esigenza di una decisione della controversia in tempi ragionevoli: al fine di coniugare quest’ultima con la potenziale presenza di situazioni di conflitto di interesse, è previsto che l'istanza di ricusazione debba essere formulata secondo una tempistica ben precisa.

Analogamente a quanto previsto in riferimento all’istanza di ricusazione del giudice e del consulente tecnico d’ufficio, anche l'istanza di ricusazione del verificatore è sottoposta a precisi limiti temporali idonei anche a scongiurare espedienti dilatori che mal si conciliano con le esigenze di addivenire ad una definizione del giudizio in tempi ragionevoli.

In mancanza di una previsione espressa, tali limiti temporali sono da individuare, in ragione della eadem ratio, in quelli indicati, dall'art. 67, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, per le analoghe istanze relative al consulente tecnico d'ufficio, con la specificazione che il termine ultimo entro il quale l'istanza di ricusazione deve essere presentata è da individuare – non essendo previsto il giuramento –, entro e non oltre il primo atto del verificatore e, comunque, prima dell'inizio delle operazioni di verificazione, secondo un criterio desumibile anche dall'art. 52, comma 2, c.p.c..

Il mancato rispetto del termine non rende possibile prospettare la ricusazione del verificatore.

Quanto, poi, al merito della decisione di disporre la rinnovazione della verificazione a seguito della tempestiva richiesta di parte, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non sussista in capo al giudice un obbligo in tal senso: il rinnovo dell’indagine tecnica, infatti, comportando inevitabilmente l’allungamento del processo in violazione del principio sancito dall’art. 2, comma 2, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, e presupponendo, pertanto, la sussistenza di valide ragioni per ritenere dubbia l’imparzialità del verificatore, rientra a pieno tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 2020, n. 28716; Cass. civ., sez. lav., 1° ottobre 2019, n. 24487; Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019, n. 21525). 

Ne consegue che spetta al collegio valutare se i fatti indicati dalla parte che ha fatto richiesta di una nuova verificazione possano insinuare il concreto dubbio di mancanza di imparzialità del verificatore nelle proprie valutazioni, tanto da dover disporre la rinnovazione delle operazioni peritali.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 51 c.p.c.
  • Art. 52 c.p.c.
  • Art. 192 c.p.c.
  • Art. 196 c.p.c.
  • Art. 2, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
  • Art. 20, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
  • Art. 67, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104