Diritto processuale penale
Prove
09 | 07 | 2021
L’utilizzabilità delle intercettazioni “corpo del reato” oltre i limiti stabiliti dall’art. 270 c.p.p.
Giacomo Zurlo
La
sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 26307 del 20 maggio
2021 (dep. 9 luglio 2021) ha indicato in casi in cui le intercettazioni sono
utilizzabili oltre i limiti di cui all’art. 270 c.p.p..
Come
già chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza “Cavallo”, in tema di
intercettazioni, il concetto di “procedimento diverso”, ai fini dell’art. 270 c.p.p.
– secondo cui sono inutilizzabili i risultati delle captazioni assunte,
appunto, in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state
autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti
per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – deve essere inteso in senso
sostanziale e non formale.
Pertanto,
il divieto di utilizzazione non può operare con riferimento agli esiti relativi
ai (soli) reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in
relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti
dall’art. 266 c.p.p., atteso che, in tale caso – a prescindere dalla identità o
dalla eterogeneità del procedimento in senso formale in cui siano iscritti – la
connessione consente di inquadrare detti reati in uno “stesso procedimento” (Cass.
pen., sez. un., 28 novembre 2019, n. 51).
Un’intercettazione
può essere altresì utilizzata oltre i limiti di cui all’art. 270 c.p.p. nel
caso in cui essa costituisca “corpo del reato”: la comunicazione o
conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente
al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la
fattispecie criminosa, mentre deve essere escluso che sia tale una
comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che
ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato
mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l’elemento comunicativo assuma carattere
meramente descrittivo (Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2016, n. 32697).
Ai
fini dell’utilizzazione della intercettazione oltre i limiti di cui alla citata
norma, è indispensabile che la conversazione monitorata nel diverso
procedimento esaurisca – rectius sostanzi
in sé – la condotta prevista dalla legge come reato; e ciò è possibile soltanto
allorché si tratti di incriminazioni la cui condotta tipica sia suscettibile di
essere perfezionata anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione e
non anche nel (diverso) caso in cui la registrazione costituisca mera
documentazione sonora della commissione del reato.
L’intercettazione costituisce dunque “corpo del reato” e può essere utilizzata oltre i limiti di cui al citato art. 270 soltanto qualora la dichiarazione registrata integri in sé reato, cioè quando le conversazioni, intese come segni espressivi di comunicazione fra soggetti, siano di per sé lesive di un precetto penale (Cass., pen., sez VI, 29 novembre 2011, n. 13166) e, dunque, siano tali da integrare il reato, e non anche nel diverso caso in cui costituisca soltanto una “prova” della condotta costituente reato o di frammenti di essa (esempi tipici di tale situazione sono quelli in cui, nel corso della conversazione intercettata, l’agente riveli un segreto d’ufficio, fornisca informazioni concernenti la pendenza di un procedimento penale all’interessato integrando un favoreggiamento persona, diffami, minacci o molesti una persona, nel quali appunto l’interlocuzione monitorata costituisce in sé il reato avente contenuto dichiarativo).
Diversamente non potrà ritenersi corpo del reato la registrazione di un dialogo dal quale sia possibile evincere che i soggetti intercettati hanno compiuto o stanno compiendo un reato, atteso che in tale ipotesi la conversazione captata non costituisce in sé un reato, ma soltanto una prova documentale di un reato, non utilizzabile se non per la prova di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
Riferimenti Normativi: