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Diritto amministrativo

Processo amministrativo

09 | 07 | 2021

L’accesso civico generalizzato al “Piano Sanitario Nazionale in risposta ad una eventuale emergenza pandemica da Covid 19”

Emiliano Chioffi

La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 9 luglio 2021, n. 5213, è intervenuta sulla questione della possibilità di considerare soddisfatto l’interesse ostensivo con riferimento a documenti ottenuti nelle more del giudizio di appello.

Nel caso di specie, la trasmissione del documento richiesto – da parte del Ministero appellante – ha soddisfatto l’interesse ostensivo azionato nel giudizio dal ricorrente in prime cure ai sensi dell’art. 5, D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33, facendo valere il c.d. accesso civico generalizzato (Cons. Stato, Ad. plen., 10 aprile 2020, n. 10) per la trasparenza degli atti adottati dalle autorità amministrative (nella specie si trattava del “Piano Sanitario Nazionale in risposta ad una eventuale emergenza pandemica da Covid 19”).

La sopravvenuta carenza di interesse all’actio ad exhibendum determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata – che ha ordinato l’ostensione del documento contestato – in quanto, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello – indipendentemente da chi l’abbia proposto – ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 6515).

L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata è così una conseguenza necessitata dell’ottenuta esibizione del documento richiesto, a maggior ragione nei casi in cui detta circostanza non sia stata sottoposta al contraddittorio, ai sensi dell’art. 73, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, poiché l’avvenuta integrale soddisfazione dell’interesse conoscitivo in seguito alla trasmissione del documento è un dato incontestato tra le stesse parti.

L’interesse pubblico sotteso all’accesso civico generalizzato azionato, ai sensi dell’art. 5, D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 – esortano i giudici amministrativi – dovrà in prospettiva essere soddisfatto sempre di più, nella misura in cui lo consentiranno e verranno meno le preminenti esigenze di riservatezza volte a preservare la salute quale interesse della collettività.  

Allo stesso modo dovrà soddisfarsi l’interesse della collettività ad ottenere la massima trasparenza in ordine agli atti con i quali il Governo e le autorità sanitarie hanno inteso fronteggiare, sin dal principio, la diffusione della pandemia da Covid-19 e far luce, secondo il principio della "casa di vetro" che contraddistingue la trasparenza dell’azione amministrativa (Cons. Stato, Ad. plen., 10/2020 cit.), sui moduli decisionali, invero complessi e articolati, che hanno condotto, anche in una fase procedimentale istruttoria o meramente preparatoria, all’adozione di misure emergenziali fortemente incidenti sull’esercizio dei diritti fondamentali.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 67 Cost.
  • Art. 35, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
  • Art. 38, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
  • Art. 85, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104
  • Art. 5, D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33