Tributario
18 | 01 | 2022
La tutela del legittimo affidamento del contribuente
Carol Gabriella Maritato
Con ordinanza n. 1434 del 18 gennaio 2022, la sesta sezione
civile, sottosezione tributaria, della Corte di Cassazione ha ricordato che in
tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione
dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto
del contribuente), art. 10, comma 1, costituisce situazione tutelabile quella
caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività
dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla
buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata
dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul
medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti,
idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La
relativa tutela - pur tipizzata in talune più ricorrenti ipotesi (quali, ad
esempio, la L. n. 212 cit., art. 10, comma 2) - non è ancorata a schemi
precostituiti e al modello formale della validità/invalidità dell'atto, ma
richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle
fattispecie e delle situazioni. L'attenzione della Suprema Corte si è
soffermata, con frequenza, sulla previsione di cui alla L. n. 212 del 2000,
art. 10, comma 2, norma che esclude l'irrogazione delle sanzioni e degli
interessi - ferma l'applicazione dell'imposta - qualora il contribuente si sia
conformato ad indicazioni dell'Amministrazione finanziaria ovvero il suo
comportamento derivi da errori, omissioni od errori dell'Amministrazione
stessa. Il prevalente orientamento, con una valutazione che tende ad accomunare
entrambi i primi due commi dell'art. 10 cit., afferma che "la tutela
dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dalla L. n. 212 del
2000, art. 10, commi 1 e 2, costituisce espressione di un principio generale
dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli
dell'ordinamento dell'Unione Europea, sicché deve ritenersi che la situazione
di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione
finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere
valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni" (Cass. civ.,
sez. trib., 9 gennaio 2019, n. 370 con ampi riferimenti alla giurisprudenza
Europea in materia di tributi armonizzati). Occorre tuttavia sottolineare che
il principio della tutela del legittimo affidamento non è confinato alla
previsione e alle conseguenze delineate dal comma 2 poiché "i casi di
tutela espressamente enunciati dal cit. art. 10, comma 2 riguardanti situazioni
meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti,
non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie
indeterminata di casi concreti" (negli stessi termini espliciti v. anche
Cass. civ., sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21513). La situazione tutelabile,
quindi, è quella caratterizzata "a) da un'apparente legittimità e coerenza
dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al
contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua
condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere
di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di
circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti
che precedono", condizioni che, in sé, sono suscettibili di ricorrere non
solo nelle ipotesi - attinenti all'area della irrogazione delle sanzioni e
della richiesta di interessi - previste dall'art. 10, comma 2. La portata
generale del principio affermato dall'art. 10, comma 1, cit. comporta, dunque,
la necessità di correlarne l'applicazione alle caratteristiche proprie della specifica
fattispecie, dovendosi aver riguardo agli obbiettivi cui mirava la corretta
attuazione dell'atto, del procedimento o dello svolgersi del rapporto
impositivo. In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte
all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000,
art. 10, commi 1 e 2, dello Statuto del contribuente, costituisce situazione
tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza
dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al
contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua
condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere
di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di
circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due
presupposti che precedono (Cass. civ., sez. VI-5, 14 gennaio 2015, n. 537).
Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dalla citata L. n. 212 del
2000, art. 10, comma 2 (attinenti all'area della irrogazione di sanzioni e
della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative
e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata
generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi
concreti.
Riferimenti Normativi: