Diritto civile
Obbligazioni
07 | 07 | 2021
La costituzione della caparra confirmatoria mediante assegno
Flaminia Schiavoni
La
sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19265 del 7
luglio 2021, è intervenuta sulle modalità costitutive della caparra
confirmatoria.
Per
consolidata giurisprudenza – e secondo quando emerge in modo netto dalla
lettera dell'art. 1385, comma 1, c.c. – la caparra confirmatoria è un contratto
reale che si perfeziona con la consegna del danaro o delle altre cose fungibili
che ne possono formare l'oggetto (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2013, n. 10056).
Ciò non significa che in difetto dell'avvenuta consegna sia assente, o venga
meno, la «causa» del patto di caparra, bensì comporta che, sin tanto che non
venga effettuata la consegna, non verranno a prodursi gli effetti
caratteristici proprio della caparra confirmatoria.
La
disciplina dettata dall’art. 1385 c.c. presuppone di necessità la natura
fungibile delle cose che ne sono oggetto.
Non
può darsi seguito alla tesi secondo cui la consegna dell'assegno bancario sia
da intendere come «equivalente» alla consegna della somma di danaro indicata
nella chartula.
È
escluso che l'una concreti l'altra ossia che la consegna del titolo danaro da sola
integri, dunque, il passaggio della disponibilità giuridica della somma da
colui che l'assegno trae a colui che l'assegno riceve.
La
giurisprudenza di legittimità è granitica, invero, nel ritenere che la semplice
consegna di un assegno bancario non determina l'effettiva disponibilità delle
somme che siano indicate sul titolo: la consegna dell'assegno bancario avviene
sempre – secondo la formula correntemente in uso al riguardo – «salvo buon fine».
Ne deriva che il perfezionamento della caparra si verifica solo nel momento
della riscossione della somma recata dall'assegno (Cass. civ. sez. II, 9 agosto
2011, n. 17127) e ciò, del resto, è conforme al principio generale per cui l'assegno
bancario opera, per sua propria natura, pro solvendo e non già pro soluto.
Non
mettono in discussione il principio generale appena segnalato le precedenti
decisioni della Corte: in particolare, la sentenza n. 17127/2011 cit. si
sostanzia nella rilevazione che non può giovarsi del mancato perfezionamento
della caparra il soggetto che allo stesso ha dato propriamente causa; quando il
venditore accetta la dazione della caparra con assegno bancario è suo onere
quello di porre all'incasso il titolo, nel senso che, ove l'assegno non venga
posto in riscossione, il mancato buon fine dell'assegno bancario – che preclude
il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra – è riferibile
unicamente al comportamento del prenditore. In base alla regola di correttezza
posta dall'art. 1175 c.c., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito
della mancata tempestiva presentazione all'incasso del titolo (assegno bancario,
nella specie) da parte del creditore, che in tal modo viene meno al suo dovere
di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore, con la
conseguenza che, nel verificarsi del concorso di questi elementi, il comportamento
del prenditore del titolo e creditore comporta l'insorgenza a carico del
medesimo degli obblighi propri della caparra.
Quest’ultima sentenza, quindi, applica il principio del c.d. divieto del venire contra factum proprium, quale espressione diretta e primaria del canone di correttezza e buona fede oggettiva: nel caso di specie, prima, il venditore accetta che il versamento della somma avvenga a mezzo di assegno bancario, ma trascura di porre all'incassarlo nel termine di presentazione fissato dalla legge, poi, eccepisce la mancata riscossione delle somme (e quindi il mancato perfezionamento del patto) che, per l'appunto, dipende dal suo proprio comportamento.
La presentazione all'incasso del titolo, entro il limite del termine di presentazione stabilito dalla legge, risponde a una esigenza strutturalmente intima alla figura della caparra confirmatoria: se questa può avere a oggetto solo denaro o altre cose fungibili, l'utilizzo dell'assegno ha senso solo nei termini propri dello strumento di pagamento, come mezzo «facilitativo» cioè della consegna del danaro (al pari, ad esempio, del bonifico bancario), non già nei termini impropri di «bene» surrogatorio del denaro.
Riferimenti Normativi: