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Diritto civile

Obbligazioni

07 | 07 | 2021

La costituzione della caparra confirmatoria mediante assegno

Flaminia Schiavoni

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19265 del 7 luglio 2021, è intervenuta sulle modalità costitutive della caparra confirmatoria.

Per consolidata giurisprudenza – e secondo quando emerge in modo netto dalla lettera dell'art. 1385, comma 1, c.c. – la caparra confirmatoria è un contratto reale che si perfeziona con la consegna del danaro o delle altre cose fungibili che ne possono formare l'oggetto (Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2013, n. 10056). Ciò non significa che in difetto dell'avvenuta consegna sia assente, o venga meno, la «causa» del patto di caparra, bensì comporta che, sin tanto che non venga effettuata la consegna, non verranno a prodursi gli effetti caratteristici proprio della caparra confirmatoria.  

La disciplina dettata dall’art. 1385 c.c. presuppone di necessità la natura fungibile delle cose che ne sono oggetto.

Non può darsi seguito alla tesi secondo cui la consegna dell'assegno bancario sia da intendere come «equivalente» alla consegna della somma di danaro indicata nella chartula.

È escluso che l'una concreti l'altra ossia che la consegna del titolo danaro da sola integri, dunque, il passaggio della disponibilità giuridica della somma da colui che l'assegno trae a colui che l'assegno riceve.

La giurisprudenza di legittimità è granitica, invero, nel ritenere che la semplice consegna di un assegno bancario non determina l'effettiva disponibilità delle somme che siano indicate sul titolo: la consegna dell'assegno bancario avviene sempre – secondo la formula correntemente in uso al riguardo – «salvo buon fine». Ne deriva che il perfezionamento della caparra si verifica solo nel momento della riscossione della somma recata dall'assegno (Cass. civ. sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127) e ciò, del resto, è conforme al principio generale per cui l'assegno bancario opera, per sua propria natura, pro solvendo e non già pro soluto.

Non mettono in discussione il principio generale appena segnalato le precedenti decisioni della Corte: in particolare, la sentenza n. 17127/2011 cit. si sostanzia nella rilevazione che non può giovarsi del mancato perfezionamento della caparra il soggetto che allo stesso ha dato propriamente causa; quando il venditore accetta la dazione della caparra con assegno bancario è suo onere quello di porre all'incasso il titolo, nel senso che, ove l'assegno non venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell'assegno bancario – che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra – è riferibile unicamente al comportamento del prenditore. In base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 c.c., l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso del titolo (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore, con la conseguenza che, nel verificarsi del concorso di questi elementi, il comportamento del prenditore del titolo e creditore comporta l'insorgenza a carico del medesimo degli obblighi propri della caparra.

Quest’ultima sentenza, quindi, applica il principio del c.d. divieto del venire contra factum proprium, quale espressione diretta e primaria del canone di correttezza e buona fede oggettiva: nel caso di specie, prima, il venditore accetta che il versamento della somma avvenga a mezzo di assegno bancario, ma trascura di porre all'incassarlo nel termine di presentazione fissato dalla legge, poi, eccepisce la mancata riscossione delle somme (e quindi il mancato perfezionamento del patto) che, per l'appunto, dipende dal suo proprio comportamento. 

La presentazione all'incasso del titolo, entro il limite del termine di presentazione stabilito dalla legge, risponde a una esigenza strutturalmente intima alla figura della caparra confirmatoria: se questa può avere a oggetto solo denaro o altre cose fungibili, l'utilizzo dell'assegno ha senso solo nei termini propri dello strumento di pagamento, come mezzo «facilitativo» cioè della consegna del danaro (al pari, ad esempio, del bonifico bancario), non già nei termini impropri di «bene» surrogatorio del denaro.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1385 c.c.