Lavoro
17 | 01 | 2022
La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c.
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 1269 del 17 gennaio 2022, la sesta sezione
civile, sottosezione lavoro, della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di
responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di
prevenzione di cui all'art. 2087 c.c..
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, detta
norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro,
in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di
comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze
sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore
di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di
infortunio imprevedibili (cfr. tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., 29
marzo 2019, n. 8911; Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066; Cass. civ.,
sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509).
La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art.
2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo
l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è
esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in
ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico
tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Cass. civ.,
sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28516; Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2018, n.
26495; Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2018, n. 24742).
In particolare, i principi che rilevano ai fini della
risoluzione in punto di diritto della questione controversa possono essere così
sintetizzati: - elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro
per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la
colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a
prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 17 aprile
2012, n. 6002; Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2012, n. 14102); l'obbligo di
prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non
soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo
di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal
legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre
misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la
sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost. (ex
plurimis, Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2012, n. 6337); - il concetto di
specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di
avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va
inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa
dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e
provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di
lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia
fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere
adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che
l’infortunio o la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza
di tali obblighi (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2018, n. 24742);
- gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere
indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio,
circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale
allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui
che agisce deducendo l'inadempimento datoriale.
La Suprema Corte ha concluso rilevando che correttamente, la
Corte di appello, ha affermato – in via generale - che l'estensione della norma
di protezione (art. 2087 c.c.), sulla cui violazione è fondato l'inadempimento
contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta
fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo
di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di
pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa (nella
specie, la prestazione resa con un camion), con particolare riguardo alle
misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche
disposizioni di legge.
Riferimenti Normativi: