libero accesso

Lavoro

17 | 01 | 2022

La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c.

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 1269 del 17 gennaio 2022, la sesta sezione civile, sottosezione lavoro, della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c..

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, detta norma non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in quanto detta responsabilità va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, non potendosi esigere da parte del datore di lavoro la predisposizione di misure idonee a fronteggiare le cause di infortunio imprevedibili (cfr. tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8911; Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2019, n. 14066; Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2021, n. 1509).

La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28516; Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2018, n. 26495; Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2018, n. 24742).

In particolare, i principi che rilevano ai fini della risoluzione in punto di diritto della questione controversa possono essere così sintetizzati: - elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2012, n. 6002; Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2012, n. 14102); l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, comma 2, Cost. (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2012, n. 6337); - il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che l’infortunio o la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2018, n. 24742); - gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale.

La Suprema Corte ha concluso rilevando che correttamente, la Corte di appello, ha affermato – in via generale - che l'estensione della norma di protezione (art. 2087 c.c.), sulla cui violazione è fondato l'inadempimento contrattuale, necessariamente postula l'identificazione della concreta fattispecie e delle specifiche modalità del fatto cui ricondurre quell'obbligo di protezione, cioè una compiuta identificazione degli indici di rischio e di pericolosità dell'ambiente lavorativo in cui la prestazione viene resa (nella specie, la prestazione resa con un camion), con particolare riguardo alle misure di sicurezza cosiddette innominate, che non conseguono da più specifiche disposizioni di legge.


Riferimenti Normativi:

  • Art. 32 Cost.
  • Art. 41 Cost.
  • Art. 2087 c.c.