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Diritto penale

Delitti

08 | 07 | 2021

La differenza tra la rapina e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Valerio de Gioia

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26139 del 5 maggio 2021 (dep. 8 luglio 2021), è tornata a tracciare gli elementi distintivi del delitto di rapina rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Per far ciò ha richiamato quanto già affermato con sent. 14 dicembre 2016, n. 11484: l'elemento distintivo del delitto di rapina, rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa.

In applicazione di questo principio, la medesima sezione aveva ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti degli imputati, che, vantando un credito riconducibile alla mancata restituzione di una modesta somma di denaro elargita alla persona offesa, l'avevano inseguita e, nel corso della colluttazione successivamente sviluppatasi, le avevano sottratto il cellulare.

La Suprema corte ha spiegato che, anche nel caso di specie, è indubbio che alcuna pretesa creditoria l'imputato potesse vantare sul bene sottratto, il cui valore eccedeva di gran lunga, in ogni caso, l'ammontare del credito e ciò refluisce, con evidenza, sul dolo che ha sorretto l'azione di causa.

Assai di recente, peraltro, le Sezioni Unite hanno ribadito (sent. 16 luglio 2020, n. 29541) che, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2014, n. 2819; Cass. pen., sez. II, 28 giugno 2016, n. 46288); e, come detto, nessun potenziale diritto dell'imputato è mai stato adeguatamente dedotto né pur minimamente dimostrato. 

La Suprema Corte, dunque, ha dato continuità all’indirizzo, ormai invalso nella giurisprudenza di legittimità, che individua la differenza tra i due reati di rapina e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone nell'elemento soggettivo, rappresentato nel primo caso dalla volontà dell'autore di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, "nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa" (Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2016, n. 11484; Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2020, n. 34042; Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 29007).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 40 c.p.
  • Art. 393 c.p.
  • Art. 628 c.p.