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Diritto processuale penale

Misure cautelari

08 | 07 | 2021

Il ricorso per cassazione in materia cautelare: presupposti di ammissibilità

Valerio de Gioia

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26146 del 2 aprile 2021 (dep. 8 luglio 2021), ha ribadito che, in materia di provvedimenti de libertate, i giudici di legittimità non hanno alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2000, n. 11; Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2017, n. 18807; Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2013, n. 26992).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2019, n. 27866; Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2010, n. 40873).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2020, n. 5897; Cass. pen., sez. I, 19 ottobre 2011, n. 41738; Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2007, n. 22500). 

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2017, n. 18807; Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2012, n. 11194; Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 46124). 

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2013, n. 26992). Il limite così posto alla valutazione del vizio di motivazione in sede di legittimità non può essere superato deducendo, impropriamente, il travisamento della prova.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 273 c.p.p.
  • Art. 274 c.p.p.
  • Art. 606 c.p.p.