libero accesso

Diritto processuale penale

Giudizio

02 | 07 | 2021

Il giudice competente territorialmente per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti

Valerio de Gioia

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25403 del 4 giugno 2021 (dep. 2 luglio 2021), è intervenuta per risolvere un conflitto di competenza territoriale in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, omessa dichiarazione e falso, con l'aggravante del reato a carattere transnazionale, e ancora quelli di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, nonché l'art. 483 c.p., in relazione all'art. 491-bis stesso codice. 

Le Sezioni Unite hanno statuito che la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell'art. 8 c.p.p. e art. 9, comma 1, c.p.p., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 16 luglio 2009, n. 40537; recentemente, Cass. pen., sez. I, 19 giugno 2019, n. 35861). 

Nel caso di specie, nessuna indicazione è fornita dai due giudici in conflitto in ordine all'ultimo luogo dove è avvenuta una parte dell'azione con riferimento al delitto associativo, cosicché non risulta applicabile il disposto dell'art. 9, comma 1, c.p.p..

I giudici in conflitto, ha spiegato la Corte, concordano che i reati più gravi, dopo quello associativo, sono quelli di cui agli artt. 2 e 8, D.L.vo n. 74 del 2000, (Dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti), tutti di pari gravità. Poiché numerosi sono i delitti di tale tipo contestati nel processo, deve trovare applicazione il criterio posto dall'art. 16 c.p.p., comma 1, spettando la competenza al giudice competente per il primo reato.

Alla luce dei principi stabiliti dal codice di rito e dal D.Lgs. n. 74 del 2000, la Corte di Cassazione ha applicato i seguenti principi:

- non si deve tenere conto, ai fini della determinazione della competenza, dei reati di pari gravità per i quali non è conosciuto il luogo di consumazione (Cass. pen. sez. un., 40537/2009 cit.);

- la competenza per territorio deve essere determinata alla luce del primo dei reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo (o i luoghi) di consumazione (art. 16, comma 1, c.p.p.);

- per determinare quale, tra i reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo di consumazione, è stato commesso per primo, occorre avere riguardo alla data dell'unica fattura emessa in quel periodo ovvero alla data della prima fattura tra quelle emesse nel medesimo periodo di imposta. In effetti, l’art. 8, comma 2, D.L.vo n. 74 del 2000 – secondo cui l'emissione di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato –, non muta la natura istantanea del reato stesso, che si consuma al momento dell'emissione della fattura (la prima o l'unica del periodo); la ipotesi di emissione di più fatture nel medesimo periodo rileva, invece, in senso opposto ai fini della prescrizione del reato, perché , in questo caso, la consumazione del reato prosegue fino all'emissione dell'ultima fattura del periodo;

- una volta individuato il primo tra i reati di pari gravità commessi in luogo conosciuto secondo il criterio appena indicato, la competenza per territorio per tale reato – e, quindi, in ragione della connessione, per tutti i reati oggetti del giudizio – si individua sulla base del luogo di emissione delle fatture in quel periodo, se sono state tutte emesse nel medesimo circondario, ovvero sulla base del luogo di prima iscrizione della notizia di reato nel caso in cui le fatture siano state emesse in luoghi rientranti in diversi circondari. In effetti, il criterio posto dall’art. 18, comma 3, D.L.vo 74/2000, è alternativo, e quindi sostituisce, quello desumibile dall'art. 8, comma 1, c.p.p. (luogo di consumazione del reato) nel caso specifico in tale norma contemplato. 

Non trova, invece, applicazione il criterio posto dall’art. 18, comma 1, D.L.vo cit. che presuppone l'impossibilità di determinare la competenza sulla base dell'art. 8 c.p.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8 c.p.p.
  • Art. 9 c.p.p.
  • Art. 16 c.p.p.
  • Art. 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74
  • Art. 5, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74
  • Art. 8 D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74
  • Art. 10, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74
  • Art. 18 D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74