Diritto processuale penale
Misure cautelari
21 | 06 | 2021
Legittima la sospensione del reddito di cittadinanza in caso di applicazione di misura cautelare personale
Giacomo Zurlo
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 126 del 12 maggio
2021 (dep. 21 giugno 2021) ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 7-ter, comma 1,
D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni), convertito, con mod., in L. 28 marzo 2019, n. 26,
per un asserito contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4, 27, comma 1 e 2, 29, 30 e
31 Cost. e al principio di ragionevolezza, nonché con l’art. 117, comma 1, Cost.
(quest’ultimo in relazione all’art. 6, § 2, CEDU, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955, n. 848, e all’art.
48 Carta Dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea).
La norma tacciata di incostituzionalità prevede la
sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del
richiedente a cui venga applicata una misura cautelare personale, anche
adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo.
Come già chiarito dalla Consulta, con la sentenza n. 122 del
2020, il legislatore ha dunque previsto un particolare requisito di
onorabilità per la richiesta del reddito di cittadinanza – la mancata
soggezione a misure cautelari personali – che, al pari di qualsiasi altro
requisito, deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche per
tutta la durata dell’erogazione del beneficio economico; il provvedimento di
sospensione in caso di misure cautelari sopravvenute, quindi, “altro non è che
la conseguenza del venir meno di un requisito necessario alla concessione del
beneficio e rientra per ciò stesso tra i casi in cui la giurisprudenza
costituzionale riconosce la legittimità di sospensione, revoca o decadenza,
anche attraverso meccanismi automatici” (Corte Cost. n. 161/2018, n. 276/2016,
n. 2/1999, n. 226/1997 e n. 297/1993).
Il reddito di cittadinanza non ha natura meramente
assistenziale essendo accompagnato da un percorso formativo e d’inclusione che
comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme,
l’espulsione dal percorso medesimo: la sospensione del beneficio, dunque, non
ha una ragione punitiva e sanzionatoria, ma si collega agli obiettivi
dell’intervento legislativo. In tal senso, la presenza di più specifiche e
severe condizioni per la richiesta e per il mantenimento della provvidenza,
oltre a dar corpo al particolare requisito morale sotteso all’istituto, è anche
strumentale all’effettiva realizzazione del percorso d’inserimento lavorativo,
che può essere ostacolato dalla misura cautelare.
Del resto, non contrasta neppure con il diritto al lavoro la
circostanza che il legislatore riservi il reddito di cittadinanza a un soggetto
di cui non sono in dubbio le qualità morali, che non è in condizione di attuale
pericolosità ed è in grado di seguire un percorso di reinserimento nel mercato
del lavoro, non essendo destinatario di misure le quali possono risultare a tal
fine impeditive.
L’incidenza della sospensione del beneficio sull’intero nucleo familiare, poi, costituisce di una mera conseguenza del fatto che, in presenza di misure di cautelari personali, non è possibile effettuare la richiesta del reddito di cittadinanza; il sopraggiungere di tale causa ostativa, pertanto, comporta la sospensione del beneficio già in corso di erogazione.
La ratio della sospensione del reddito di cittadinanza al richiedente sottoposto a misura cautelare personale è conseguenza del venir meno di un peculiare requisito morale che trova la giustificazione non nella presunzione di colpevolezza bensì nella valutazione d’incompatibilità tra la richiesta del beneficio economico e la soggezione a detta misura cautelare, senza che vengano in gioco, pertanto, profili attinenti alla responsabilità penale. In conclusione – secondo la Consulta – la sospensione costituisce espressione della discrezionalità attribuita al legislatore che può essere ed è stata discussa, ma non si presenta affetta da quella irrazionalità manifesta e irrefutabile che richiederebbe la declaratoria illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 86/2017).
Riferimenti Normativi: