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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

30 | 06 | 2021

La legittimazione attiva del curatore fallimentare per la richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla società fallita

Giovanna Spirito

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021, ha fatto il punto sulla legittimazione attiva in caso di danno alla società fallita.

In caso di fallimento, per il ristoro di tale pregiudizio è legittimato ad agire lo stesso curatore fallimentare, anzitutto al medesimo titolo per il quale avrebbe potuto agire l'imprenditore danneggiato.

Al riguardo, la Corte si è idealmente ricollegata alle proprie precedenti pronunce che hanno reputato proponibile l'azione risarcitoria del curatore nei confronti delle banche per l'imprudente concessione del finanziamento: in un caso si è affermato che il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca "quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dall'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della stessa società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione anche contro l'amministratore infedele" (Cass. civ., sez. I, 1° giugno 2010, n. 13413).

In altro caso, i giudici di legittimità hanno ravvisato la legittimazione attiva del curatore nell'azione di risarcimento del danno nei confronti della banca, quando la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della società, che abbia perduto interamente il capitale, dinanzi all'avventata richiesta di credito e ad una parimenti avventata concessione di credito da parte della banca (Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983).

Non prendono, invece, posizione sul punto altre decisioni, reputando inammissibile il motivo relativo, in quanto, secondo l'una, "(p)er ritenere che la legittimazione del commissario straordinario si fondi sul subentro dello stesso nell'amministrazione del patrimonio dell'imprenditore, evidentemente sulla base dell'art. 43 L. Fall., è necessario presupporre la titolarità del diritto all'integrità patrimoniale in capo all'imprenditore e che l'azione risarcitoria sarebbe stata proponibile prima della dichiarazione di fallimento. Tale premessa a sua volta presuppone che un danno diretto ed immediato al patrimonio dell'impresa si sia verificato per effetto dell'abusiva concessione di credito. Tale presupposto di fatto non risulta accertato dal giudice di merito" (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2017, n. 11798), e, secondo le altre, "costituisce invece domanda nuova, inammissibile ove proposta per la prima volta nel giudizio d'appello e in sede di legittimità", quella con la quale il curatore fallimentare deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato (Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17284; Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2008, n. 16031). Né lo fa una più recente decisione, in quanto – pur contenendo rilevanti affermazioni in termini di disvalore della permanenza degli insolventi sul mercato, senza possibilità di risanamento o di rientro, donde il pari disvalore della condotta di chi in tale illecito concorra –, estraneo al thema decidendum e incentrata sul tema della insinuazione al passivo del credito, dal giudice del merito ritenuto fondato su negozio dissimulante un finanziamento illecito (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706); del pari, si è altrove trattato del danno ai singoli creditori (Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2018, n. 11695).

Circa, infine, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla dichiarazione di fallimento, proposta nei confronti di un terzo al cui comportamento illecito sia addebitata la verificazione dello stato di insolvenza, è stato osservato, in generale, che il curatore è legittimato a far valere la responsabilità di terzi per fatti anteriori e colpevolmente causativi dello stato di insolvenza (Cass. civ., sez. III, 15 giugno 2020, n. 11596). 

Sulla scorta dei precedenti ora richiamati, la Suprema Corte ha ritenuto il curatore fallimentare legittimato ad agire nei confronti della banca per i danni cagionati alla società fallita, ove il fallimento deduca, a fondamento della sua pretesa, la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto, causato al patrimonio di questo dall'attività di finanziamento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 75 c.p.c.
  • Art. 2740 c.c.
  • Art. 146, R.D. 16 marzo 1942, n. 267