Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
12 | 01 | 2022
Sospensione del procedimento con messa alla prova: il giudice non può introdurre prescrizioni più gravose al trattamento elaborato dall’UEPE senza il consenso dell'imputato
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 481 del 26 ottobre 2021 (dep. 12 gennaio 2022), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Secondo l'art. 464-bis, comma 4, c.p.p. la richiesta formulata dall'imputato di sospensione del procedimento come messa alla prova deve avere allegato un programma di trattamento, ovvero, nel caso in cui non ne sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione.
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