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Diritto processuale penale

Esecuzione

09 | 07 | 2021

I presupposti per il differimento dell’esecuzione della pena e la concessione della detenzione domiciliare in caso di infermità fisica

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 26272 dell’8 aprile 2021 (dep. 9 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare.

La concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 c.p. e il differimento obbligatorio ai sensi dell'art. 146 c.p. sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.).

Da ciò discende l’obbligo per il giudice – a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica – di valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta “umanitaria”, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili.

Compito del giudice, dunque, è quello di operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza.

Costituisce orientamento costante nella giurisprudenza della Corte, quello secondo cui, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p.., non è necessario che è vi sia un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, né che lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario – idoneo a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare – sia limitato a patologie implicanti un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Cass. pen., sez. I, 26 maggio 2019, n. 39798).

In altri termini, occorre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2019, n. 27352). 

La valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, conclude la Suprema Corte, deve basarsi su un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 27 Cost.
  • Art. 32 Cost.
  • Art. 146 c.p.
  • Art. 147 c.p.
  • Art. 47, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. penitenziario)