Diritto processuale penale
Esecuzione
08 | 07 | 2021
È legittimo escludere il giudizio abbreviato nell'ipotesi nel caso di tempestiva richiesta in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma comunque antecedente all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale
Carol Gabriella Maritato
La Corte costituzionale, con sentenza n. 147 dell'8 giugno
2021 (dep. 8 luglio 2021), ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, D.L. 7 aprile 2000, n. 82
(Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del
giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella L. 5 giugno 2000, n.
144, nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nell'ipotesi
di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio
abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito,
ma comunque antecedente all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, per
violazione dell'art. 3 Cost..
Prima dell’entrata in vigore della c.d. “legge Carotti”, l'imputato di un reato punito con l’ergastolo, non poteva accedere al rito abbreviato, per effetto della sentenza della Consulta n. 176 del 1991, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione codicistica della relativa facoltà. Dopo la sua entrata in vigore (2 gennaio 2000) si è posto un problema intertemporale per coloro i quali, essendo imputati di un reato punito con l’ergastolo, non avevano potuto richiedere il giudizio abbreviato in primo grado, non essendo ciò allora consentito per la sanzione applicabile ai reati contestati, decadendo di fatto dalla reintrodotta facoltà. In sede di conversione del D.L. 7 aprile 2000, n. 82 del 2000, la L. 5 giugno 2000, n. 144, entrata in vigore l’8 giugno 2000, per far fronte a tale problema di diritto transitorio, ha introdotto l’art. 4-ter (norma oggetto di censura), che ha previsto un’ampia rimessione in termini.
L'imputato, pur avendo immediatamente reiterato l’istanza di
abbreviato, nel corso del tempo si è visto precluso l’accesso al rito speciale,
in quanto, nell’arco temporale tra la richiesta del rito e l'entrata in vigore
di detta legge, non soltanto era stata disposta, ma si era finanche conclusa la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., col passaggio
alla discussione finale.
La diversità di trattamento è stata rappresentata dalla Corte
di Assise d'Appello di Reggio Calabria che ha sollevato incidentalmente la
questione assumendo violato l’art. 3 Cost., costituendo, la citata norma, un
«irragionevole privilegio» per gli imputati di reati puniti con l’ergastolo, ai
quali soltanto è stata concessa la possibilità di chiedere il rito abbreviato
nonostante l’istruzione dibattimentale fosse già in corso, purché non ancora
conclusa.
Il giudice dell’esecuzione penale non ha alcun titolo per porre
in discussione, in sede di incidente di esecuzione, la legittimità
costituzionale di una norma che, quale quella sottoposta a scrutinio, attiene
al processo di cognizione e, più specificamente, al giudizio di cassazione,
nell’ambito del quale soltanto la questione medesima sarebbe stata rilevante
(Corte Cost., ord. 235/2013).
Se, in linea generale è precluso al giudice dell’esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ciò è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante – qual è in modo paradigmatico una sentenza che attivi l’obbligo conformativo di cui all’art. 46 CEDU – che abbia determinato un’alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l’intervento “a ritroso” del giudice dell’esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna.
Com’è noto, gli obblighi conformativi dell’ordinamento interno scaturiti dalla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, hanno portato la Corte Costituzionale ad affermare, nella sentenza 18 luglio 2013, n. 210, che il giudice dell’esecuzione penale può sollevare in riferimento al parametro convenzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma interna già applicata dal giudice della cognizione, qualora questa si frapponga all’adempimento di simili obblighi conformativi, quando «si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva» (ex plurimus sentenze n. 57 del 2016, n.100 del 2015, n. 32 del 2020, n. 260 del 2020), escludendo di fatto che il giudice dell’esecuzione sia legittimato a sollevare un’analoga questione sulla base del parametro interno di cui all’art. 3 Cost., non rientrando, il caso di specie, nell'ipotesi di cui all'art. 46 CEDU e non essendo neppure state prospettate sopravvenienze costituzionalmente rilevanti idonee ad incidere sulla legalità della pena in corso di esecuzione.
Riferimenti Normativi: