Diritto penale
Delitti
30 | 12 | 2021
Le differenze tra l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e il concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 47291 dell’11 giugno 2021, depositata il 30 dicembre 2021, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che elemento costitutivo del reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è l'esistenza di un vincolo permanente fra almeno tre persone, che si caratterizza per un minimo di organizzazione e per il suo carattere stabile, seppure limitato nel tempo e volto esclusivamente alla commissione di singoli reati in materia di stupefacenti, per cui non è necessaria la esplicita manifestazione di una volontà associativa da parte degli associati, atteso che la prova della consapevolezza del singolo di aderire alla associazione può essere data attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione al gruppo. In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti l'elemento aggiuntivo e distintivo, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che prevede la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti ed in forza di tale vincolo i partecipanti, anche al di fuori dei singoli reati programmati, sono in grado di assicurare la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento di detto programma criminoso (cfr. Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5150; Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2013, n. 51716; Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2017, n. 28252; Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2018, n. 18055). Va ulteriormente precisato che il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; è stato chiarito che vale ad integrare il requisito oggettivo del reato anche la partecipazione di individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone (così Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, n. 12845). Dunque, ciò che caratterizza l'associazione criminale, oltre la pluralità dei soggetti, è la stabilità del vincolo e il numero indefinito di delitti che l'organizzazione si propone di realizzare. Il programma delittuoso strutturato con l'obiettivo di molteplici reati qualifica l'accordo come vincolo permanente, anche in forza della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, attraverso il proprio contributo causale, alla realizzazione di un programma criminale stabile per un certo lasso di tempo. L'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74, d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a tale titolo non può essere ridotta ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 27433). È ben vero, infatti, che la pluralità di soggetti coinvolti consapevolmente in una condotta penalmente rilevante costituisce un elemento comune sia alla fattispecie associativa che al concorso di persone nel reato; tuttavia, mentre nel concorso di persone i soggetti agenti si accordano al fine di commettere un determinato reato, o un certo numero di reati predeterminati, nell'associazione criminale lo scopo comune, oggetto dell'incontro di volontà, si articola nel programma di porre in essere, cogliendo le opportunità che via via si presentano, una pluralità di reati non definita nella sua interezza nell'iniziale momento di volizione dell'accordo, seppure i reati possano essere ascrivibili allo stesso "genere". È, altresì, utile ricordare il principio consolidato secondo cui è sufficiente un'organizzazione minima perché il delitto si configuri (cfr. Cass. pen., sez. II, 27 marzo 2013, n. 16540). Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (vedi Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2016, n. 30233). Né è ostativa alla configurabilità del reato associativo la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere anche nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori, che poi reimmettono la sostanza nel mercato, con la costituzione di un rapporto che va oltre la singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale (in tal senso si vedano Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 1997, n. 11899; Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 2016, n. 10468).
Riferimenti Normativi: