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Diritto processuale civile

Disposizioni generali

06 | 07 | 2021

Le modalità di notificazione prima della introduzione del c.d. “domicilio digitale”

Giovanna Spirito

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19059 del 6 luglio 2021, ha chiarito le modalità di notificazione prima del 24 giugno 2014, data di entrata in vigore dell’art.16-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che ha introdotto il c.d. "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato indica al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Antecedentemente a tale ultima modifica, l'art.125 c.p.c., ratione temporis applicabile – come modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, quest'ultimo modificativa, a sua volta, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L 14 settembre 2011, n. 148 –, prescriveva l'obbligo per ogni difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Detto intervento legislativo si coordinava con quello che aveva riguardato l'art. 136 c.p.c., laddove si prevede che tutte le comunicazioni di cancelleria devono essere effettuate alle parti a mezzo di posta elettronica certificata. Sulla base del testo dell'art. 125 c.p.c., così novellato, solo nel caso di indicazione

dell'indirizzo PEC – che non deve essere peraltro limitata alle sole comunicazioni o avvisi di cancelleria – la notifica va effettuata presso il difensore. L'art.125 c.p.c., quindi, non ha modificato il regime di cui all'art. 82, comma 2, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, con la conseguenza che, nei confronti dell'avvocato esercente al di fuori del distretto di appartenenza, permane, ai fini della notifica della sentenza, la domiciliazione per legge presso la cancelleria del giudice adito (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2019, n. 24218).

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20845/2012 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che si era determinato dopo la novella dell'art.125 c.p.c., introdotta dalla L. 148/2011, stabilendo che – nel mutato contesto normativo che prevede in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine –, solo alla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82, per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio.

In tal caso, va applicato l'art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore prevede che gli avvocati – e, prima della soppressione dell'albo dei procuratori legali ex art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27; secondo detta norma i procuratori – i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati – devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

La ratio della citata normativa è quella della prossimità: l'avvocato, in quanto iscritto all'albo del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è instaurato il giudizio, deve essere "prossimo" a quest'ultima. In difetto di tale prossimità topografica, scatta un onere di elezione di domicilio che, ove disatteso, comporta la domiciliazione ex lege presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n.10143; Cass. civ., sez. VI, 14 settembre 2017, n. 21335). 

Nel caso di specie, ha concluso la Corte di Cassazione, risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente non aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le notificazioni, sicché, ai fini della notifica della sentenza, la domiciliazione è stata correttamente effettuata presso la cancelleria del giudice adito.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 125 c.p.c.
  • Art. 136 c.p.c.
  • Art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37
  • D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L 14 settembre 2011, n. 148
  • L. 12 novembre 2011, n. 183
  • Art.16-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90