Diritto processuale civile
Disposizioni generali
06 | 07 | 2021
Le modalità di notificazione prima della introduzione del c.d. “domicilio digitale”
Giovanna Spirito
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 19059 del 6 luglio 2021, ha chiarito le modalità di notificazione
prima del 24 giugno 2014, data di entrata in vigore dell’art.16-sexies, D.L. 24
giugno 2014, n. 90 che ha introdotto il c.d. "domicilio digitale",
corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato indica al Consiglio dell'Ordine
di appartenenza.
Antecedentemente a tale ultima modifica, l'art.125 c.p.c.,
ratione temporis applicabile – come modificato dalla L. 12 novembre 2011, n.
183, quest'ultimo modificativa, a sua volta, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
conv. in L 14 settembre 2011, n. 148 –, prescriveva l'obbligo per ogni
difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine.
Detto intervento legislativo si coordinava con quello che
aveva riguardato l'art. 136 c.p.c., laddove si prevede che tutte le
comunicazioni di cancelleria devono essere effettuate alle parti a mezzo di
posta elettronica certificata. Sulla base del testo dell'art. 125 c.p.c., così
novellato, solo nel caso di indicazione
dell'indirizzo PEC – che non deve essere peraltro limitata
alle sole comunicazioni o avvisi di cancelleria – la notifica va effettuata
presso il difensore. L'art.125 c.p.c., quindi, non ha modificato il regime di
cui all'art. 82, comma 2, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, con la conseguenza che,
nei confronti dell'avvocato esercente al di fuori del distretto di appartenenza,
permane, ai fini della notifica della sentenza, la domiciliazione per legge
presso la cancelleria del giudice adito (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2019,
n. 24218).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20845/2012 hanno risolto
il contrasto giurisprudenziale che si era determinato dopo la novella
dell'art.125 c.p.c., introdotta dalla L. 148/2011, stabilendo che – nel mutato
contesto normativo che prevede in generale l'obbligo per il difensore di
indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato al proprio ordine –, solo alla mancata osservanza dell'onere di
elezione di domicilio di cui all'art. 82, per gli avvocati che esercitano il
proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale
al quale sono assegnati, consegue la domiciliazione ex lege presso la
cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il
giudizio.
In tal caso, va applicato l'art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n.
37, recante norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore prevede che gli avvocati – e, prima
della soppressione dell'albo dei procuratori legali ex art. 3, L. 24 febbraio
1997, n. 27; secondo detta norma i procuratori – i quali esercitano il proprio
ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale
al quale sono assegnati – devono, all'atto della costituzione nel giudizio
stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso
la quale il giudizio è in corso.
La ratio della citata normativa è quella della prossimità: l'avvocato, in quanto iscritto all'albo del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è instaurato il giudizio, deve essere "prossimo" a quest'ultima. In difetto di tale prossimità topografica, scatta un onere di elezione di domicilio che, ove disatteso, comporta la domiciliazione ex lege presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n.10143; Cass. civ., sez. VI, 14 settembre 2017, n. 21335).
Nel caso di specie, ha concluso la Corte di Cassazione, risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente non aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le notificazioni, sicché, ai fini della notifica della sentenza, la domiciliazione è stata correttamente effettuata presso la cancelleria del giudice adito.
Riferimenti Normativi: