Lavoro
10 | 06 | 2021
La contrattazione collettiva e i criteri di determinazione della retribuzione
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 16376 del 10 giugno 2021, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di determinazione della
retribuzione.
Le Sezioni Unite, con sentenza 26 marzo 1997, n. 2665 –
componendo un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della sezione
lavoro –, hanno affermato che l'art. 2070, comma 1, c.c. (in base al quale
l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del
contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata
dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di
diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle
associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o
implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione.
Nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto
collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello
dell'attività svolta dall'imprenditore, dunque, il lavoratore non può aspirare
all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non
vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare
tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della
retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto
costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Costituisce ius receptum che, nel rapporto di lavoro
subordinato, la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur
solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di
proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello
stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi
stabilite (Cass. civ., sez. lav., 3 dicembre 2020, n. 27757).
Ebbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ancorato la presunzione di inadeguatezza della retribuzione corrisposta nel periodo di cui si tratta esclusivamente "al parametro rappresentato dal livello retributivo previsto dal" CCNL Trasporto Merci Industria non applicabile al rapporto in esame, perché la parte datoriale non era affiliata ad alcuna delle organizzazioni stipulanti, senza alcuna considerazione per "la volontà espressa dalle parti collettive nel negoziare l'accordo 8.5.2015, direttamente applicabile al rapporto in controversia, con riferimento alla previsione della indennità di vacanza contrattuale ed alla funzione ad essa conferita dai soggetti stipulanti nell'esercizio dell'autonomia negoziale" (Cass. civ., sez. lav., n. 27757/2020, cit.).
Fatte queste premesse, la Corte di Cassazione ha affermato che la valutazione, in via presuntiva, del parametro di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., non poteva prescindere dalla considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti (non soltanto in sede di rinnovo del CCNL Trasporto Merci Industria) nell'Accordo del maggio 2015, "in relazione alla specifica funzione in quella sede attribuita all'una tantum", tenuto conto della dichiarata finalità di "chiusura" della vertenza per il rinnovo contrattuale e di superamento dei contenziosi aperti sulle materie dell'Accordo.
Riferimenti Normativi: