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Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

05 | 01 | 2022

Revocatoria fallimentare: l’applicabilità del «principio di consecuzione tra le procedure» ai fini della retrodatazione della data di fallimento

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 215 del 5 gennaio 2022, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente sulla questione concernente l'applicabilità del principio di consecuzione tra le procedure, ai fini della retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta dalla presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo.

Già in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 è stata risolta nel senso che, ai fini dell'operatività del predetto principio, non era sufficiente la mera presentazione della domanda, ma occorreva che fosse intervenuto un provvedimento di ammissione, non essendo altrimenti configurabile una procedura di concordato anteriore a quella fallimentare: a sostegno di tale conclusione, veniva evidenziata la ratio del principio di consecuzione, consistente nell'identità del fondamento oggettivo delle due procedure, che imponeva di considerare la dichiarazione di fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza che aveva condotto all'apertura del concordato, rilevandosi che, in quanto implicante il positivo accertamento della sussistenza di tale presupposto, l'applicazione del principio in esame doveva ritenersi necessariamente condizionata all'accoglimento della domanda di ammissione al concordato (cfr. Cass. civ., sez. I, 30 maggio 1994, n. 5285; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 1991, n. 12573). Il principio secondo cui, ove alla procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento del debitore, le due procedure devono essere considerate unitariamente, quanto meno ai fini della revocatoria fallimentare, con la conseguenza che il dies a quo del periodo sospetto deve essere retrodatato al momento dell'ammissione al concordato, ha trovato conferma anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006 (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324; Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437): pur rilevandosi, infatti, che nell'ambito del sistema novellato il fondamento oggettivo della procedura di concordato è diverso da quello della procedura fallimentare, in quanto consistente in un mero stato di crisi dell'impresa, anziché in uno stato d'insolvenza, e che la dichiarazione di fallimento non costituisce una conseguenza automatica della dichiarazione d'inammissibilità della domanda di concordato, ma richiede un'autonoma iniziativa, si è osservato che la sentenza di fallimento rappresenta pur sempre l'atto terminale del procedimento originato dalla domanda di concordato, concludendosi pertanto che, ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento va retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda. In proposito, si è evidenziato anche che il comma 2 dell'art. 69-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), individua, quale specifico referente temporale della disciplina delle revocatorie, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, non già l'ammissione al concordato, ma addirittura la pubblicazione della relativa domanda, e si è ravvisata in ciò una conferma dell'unitarietà del procedimento, per quanto articolato in momenti diversi, osservandosi che gli stessi costituiscono manifestazione di un'unica crisi d'impresa. In quanto innestato su un diritto vivente già orientato in favore dell'applicabilità del principio di consecuzione, il riferimento testuale alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto nella norma ha peraltro indotto ad una rimeditazione della tesi che subordinava l'applicazione del predetto principio all'esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone l'operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda: in tal senso sono risultate determinanti per un verso l'osservazione che il predetto principio attiene, più che alla formulazione di una domanda ad hoc, all'esistenza di una procedura concorsuale «sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa», per altro verso l'introduzione del comma 6 dell'art. 161, L. fall. ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il quale consente la proposizione della domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione entro un termine fissato dal giudice, e per altro verso ancora la considerazione che, anche nell'ipotesi di concordato c.d. in bianco, gli effetti della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso, ai sensi dell'art. 168, L. fall. (cfr. Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5619; Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2019, n. 31051). Tali considerazioni consentono di concludere che, in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 69-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
  • Art. 161, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
  • Art. 168, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83