Diritto processuale penale
Giudizio
05 | 01 | 2022
La sottoposizione del teste a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità e l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 34 dell’11 novembre 2021 (dep. 5 gennaio 2022), la seconda sezione della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della valutazione degli "elementi concreti" che portino a ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma 4, c.p.p, delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste che rifiuti di deporre, è richiesta la sussistenza di “elementi concreti” per ritenere che il predetto sia stato sottoposto a pressioni, desumibili da qualunque circostanza sintomatica della subita intimidazione, purché connotata da precisione, obiettività e significatività (Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2021, n. 19155).
Gli "elementi concreti", da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purché connotati da precisione, obiettività e significatività (Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2016, n. 22440).
È certo, infatti, che l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate sui fatti, in presenza dei presupposti richiesti, rappresenta una eccezione prevista alla norma di cui all'art. 111, comma 5, Cost., che demanda alla legge di individuare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per "effetto di provata condotta illecita" (Cass. pen., sez. fer., 12 settembre 2013, n. 44315)
Il grado di prova richiesto a dimostrazione di "elementi concreti" per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso si colloca tra due estremi: da un lato, non può pretendersi che lo standard sia quello dalla formazione della prova in dibattimento, necessaria per una sentenza di condanna; dall'altro, gli "elementi concreti" non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale.
Va fatto riferimento a parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito qualunque elemento può risultare sintomatico, purché connotato da precisione, obiettività e significatività.
Lo stesso precetto costituzionale, nella sua perentorietà, non definisce il grado della prova, che va individuato dal giudice in concreto secondo standard che rifuggano, come si è appena sottolineato, per un verso dal semplice sospetto, per altro verso dalla prova al di là di ogni ragionevole dubbio: la disposizione di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p. non specifica le forme con le quali vadano assunti gli elementi dimostrativi, utilizzabili per la verifica della intimidazione subita dal teste, e si limita a chiarire che i fatti di violenza o di minaccia, ovvero di offerta di utilità, siano desumibili sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento sia, alternativamente o congiuntamente, da circostanze emerse nel dibattimento.
Riferimenti Normativi: