libero accesso

Tributario

07 | 06 | 2021

L'esecuzione forzata sui beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito dal contribuente

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 15741 del 7 giugno 2021, la sezione tributaria della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di esecuzione forzata sui beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito dal contribuente.  

Una volta costituito il fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. civ., sez. trib., 7 luglio 2009, n. 15862). Il principio è stato nel tempo confermato e ulteriormente sviluppato affermando che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., anche per le obbligazioni tributarie, se strumentali ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia (Cass. civ., sez. VI, 23 novembre 2015, n. 23876). 

Il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c., impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l'art. 170 c.c., che "la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni) e, in particolare, qualora si tratti di obbligazioni tributarie gravanti sui redditi, se il reddito in questione è destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari, con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (Cass. civ., sez. trib., 28 maggio 2020, n. 10166). Diviene allora importante precisare cosa si debba intendere per bisogni familiari e come si individuano le risorse economiche ad essi destinate, all'interno di un modello familiare che nel tempo si è evoluto e tende ad armonizzare e bilanciare gli interessi della famiglia con quelli individuali ed a valorizzare le scelte di libertà nonché l'autonomia dei coniugi nel regolare la vita familiare, nella cornice data dai doveri definiti come inderogabili dall'art. 160 c.c.. Sotto un certo profilo è innegabile che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad arrecare un vantaggio anche indiretto al nucleo familiare, ma ai fini che qui interessano la nozione di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia deve necessariamente avere una portata più circoscritta, diversamente si vanificherebbe la riconosciuta possibilità per il debitore di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, anche sulla base di presunzioni.

In questo contesto, i bisogni familiari non possono intendersi come potenzialmente assorbenti tutti i redditi del soggetto obbligato: deve considerarsi che non sussiste un dovere generalizzato dei coniugi di destinare tutti proventi della propria attività lavorativa (o i redditi da capitale) ai bisogni della famiglia. Infatti, ciascun coniuge percettore di reddito ha, rispetto ai proventi, un potere di godimento, amministrazione e disposizione pieno, salvo il limite di contribuire ai bisogni della famiglia; deve inoltre tenersi conto dell'autonomia dei coniugi nel concordare l'indirizzo della vita familiare, ex art. 144 c.c., accordo che riguarda anche il tenore di vita, e che di conseguenza definisce l'area dei bisogni familiari e individua le risorse da destinare ad essi. 

Sulla base di questi principi, la Suprema Corte ha concluso ritenendo consentito al contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie, di provare, anche per presunzioni semplici, e al fine di contrastare l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, così da accertare se l'obbligazione tributaria amava su un reddito destinato al mantenimento della famiglia, o se si tratti di interessi speculativi con finalità di lucro personale ovvero di spese personali anche voluttuarie, ovvero anche di proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi e all'assolvimento di altri obblighi, tra essi compresi gli obblighi di natura familiare per soggetti che non fanno parte di quella "famiglia" per le cui esigenze è stato costituito il fondo patrimoniale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 144 c.c.
  • Art. 160 c.c.
  • Art. 167 c.c.
  • Art. 170 c.c.
  • Art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602