Diritto processuale penale
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
01 | 07 | 2021
La modifica normativa del M.A.E.: il ne bis in idem estradizionale e la consegna di madre di prole di età inferiore ai tre anni
Giorgia Papiri
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 25333 del 25 giugno 2021 (dep. il 1° luglio 2021), ha affermato il principio
secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo (MAE), l’intervenuta
abrogazione dell’art. 18, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, in virtù
dell’entrata in vigore dell’art. 14, D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 10, che ha reso
non più obbligatoria, quale causa di rifiuto alla consegna la condizione di essere
madre di prole di età interiore ai tre anni, non vale, di per sé, a rendere
consentita la consegna europea laddove non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale gravità. Ciò in quanto l’art. 2, comma 1, L. n. 69/2005 prevede
che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, §§ 1 e 2, del Trattato
sull’Unione Europea e al punto n. 12 dei consideranda
della decisione quadro, l’Italia darà esecuzione al mandato di arresto europeo
nel rispetto dei diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e
dalla Costituzione indicati alle lett. a) e b) della medesima disposizione.
Al riguardo anche la Consulta, nel ricordare come il comma 4
dell’art. 275 c.p.p. preveda il divieto di applicazione della custodia
cautelare in carcere per la madre di figli minori infraseienni con lei
conviventi, ha in numerose occasioni precisato che la ratio del divieto in questione risiede nell’esigenza di
salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, dando prevalenza alle
esigenze genitoriali ed educative di protezione dell’infanzia – di cui agli artt.
31, comma 2, Cost.; 3, comma 1, della Convezione sui diritti del fanciullo e
24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - su
quelle custodiali (cfr. Corte cost., n. 17 del 2017; Id., n. 239 del 2014; n. 7
del 2013; n. 31 del 2012); esigenze queste ultime che, risultando comunque anch’esse
di rilievo costituzionale, laddove si caratterizzino per “eccezionale rilevanza” si impongono in termini di prevalenza anche
in presenza di un figlio minore degli anni sei.
La Corte di Cassazione – sempre avuto riguardo al mandato di arresto europeo – ha altresì affrontato la tematica del c.d. “ne bis in idem estradizionale” in ipotesi di proposizione di una nuova domanda di consegna successiva ad una pronuncia definitiva contraria intervenuta su una precedente richiesta presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti-reato. Dopo aver evidenziato come i pregressi orientamenti giurisprudenziali non abbiano fornito indicazioni univoche circa la portata e le condizioni di un eventuale effetto preclusivo della pregressa domanda di consegna, ha affermato che il paradigma normativo di riferimento, idoneo ad orientare l’interprete, debba essere individuato nell’art. 39, comma 1, della L. 69/2005 che, in caso di vuoto di disciplina specifica, rende applicabili le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari in quanto compatibili. Con la conseguenza, ritiene la Corte, che in materia di M.A.E., certamente connotata da tratti analoghi alla consegna estradizionale, deve ritenersi applicabile l’art. 707 c.p.p., a mente del quale “la sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano stati già valutati dall’autorità giudiziaria”. Partendo dal presupposto che la disposizione in esame non distingue tra natura processuale o di merito delle questioni affrontate dalla prima decisione, ad avviso della Corte l’elemento di novità può consistere anche, come nel caso di specie, nell’intervenuta modifica della normativa interna applicabile.
Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha ritenuto non preclusa la valutazione di un secondo M.A.E. presentato dallo stesso Stato membro e per i medesimi fatti di reato a seguito di una prima sentenza, divenuta definitiva, con la quale era stata riconosciuta la sussistenza del motivo di rifiuto di cui all’art. 18, lett. p), L. 69/2005 poi abrogato dall’art. 14, D.L.vo n. 10/2021.
Riferimenti Normativi: