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Diritto processuale penale

Esecuzione

30 | 12 | 2021

L’«assoluta impossibilità di adempiere» che impedisce la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 47403 del 7 dicembre 2021, depositata il 30 dicembre 2021, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell'esecuzione, impedisce la revoca del beneficio» (Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 43905), ben potendo, pertanto, il giudice dell'esecuzione concedere ingresso a tali documentate prospettazioni difensive, dovendo però svolgere su di esse gli opportuni accertamenti, a norma dell'art. 666, comma 5, c.p.p.. Tale orientamento, che si riferisce specificamente alla fase esecutiva, si deve confrontare con la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità nella fase della cognizione. Infatti, come ripetutamente segnalato dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo, la giurisprudenza è attualmente divisa sulla seguente questione: "Se, in caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, il giudice della cognizione sia tenuto a svolgere un accertamento circa le condizioni economiche dell'imputato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario."

Un primo orientamento esclude la necessità che il giudice della cognizione compia uno specifico accertamento sulla possibilità di adempiere (Cass. pen., sez. IV, 8 novembre 2019, n. 4626; Cass. pen., sez. II, 11 giugno 2015, n. 26221; Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2015, n. 12614; Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2015, n. 15800; Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2015, n. 11189). Un secondo orientamento è, invece, di opposto avviso (Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2019, n. 40041; Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2015, n. 21557; Cass. pen., sez. II, 15 febbraio 2013, n. 22342; Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2010, n. 4527; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 1979, n. 3050). 

Il segnalato e persistente contrasto è, però, privo di conseguenze con riguardo alla fase esecutiva poiché ciò che interessa in questa sede e la verifica della attualità dell'impedimento: si è chiarito che «di fronte all'inadempienza dell'obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza dedotto dall'obbligato con formule stereotipe del tipo "avrebbe potuto trovarsi un lavoro" o "darsi da fare"» (Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2003, n. 24714). Il giudice dell'esecuzione ha, in effetti, dato atto unicamente della stabilità della condizione economica, che risultava ampiamente illustrata nell'istanza di applicazione della pena poi accolta dal giudice di merito, ma non ha concretamente verificato l'esistenza di una situazione impeditiva all'adempimento dell'obbligo cui il beneficio della sospensione condizionale è stato subordinato. Ebbene, quale che fosse la situazione economica e personale dell'imputato al momento della pronuncia della sentenza che ha concesso il beneficio subordinandolo al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno, è preciso dovere del giudice dell'esecuzione di procedere, quando l'impossibilità ad adempiere sia allegata dal condannato, di effettuare gli opportuni accertamenti, essendo irrilevante l'eventuale errore compiuto dal giudice della cognizione che ha concesso il beneficio nonostante l'allegazione di condizioni economiche e patrimoniali precarie. Fermo restando che, a fronte dell'allegazione di un incolpevole impedimento ad adempiere, è compito del giudice dell'esecuzione di svolgere gli accertamenti ritenuti necessari, può essere valutata, ai fini di verificare la fondatezza della istanza promossa in sede esecutiva, la volontaria assunzione da parte dell'imputato dell'obbligo risarcitorio pur in presenza di una già esistente e nota difficoltà economico - patrimoniale, ciò in quanto, alla stregua dei principi generali di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), non è consentita la consapevole assunzione di una obbligazione che si ha la consapevolezza di non volere o potere adempiere, versandosi nell'ipotesi dell'inadempimento anticipato dell'obbligazione assunta (Cass. civ. sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23823).

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l'assoluta impossibilità di adempiere, che impedisce la revoca del beneficio, deve essere accertata dal giudice dell'esecuzione, ove allegata dal condannato, potendosi a tal fine tenere conto della volontaria dell'assunzione dell'obbligo risarcitorio pur in presenza di una già esistente e nota difficoltà economico-patrimoniale».

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1375 c.c.
  • Art. 165 c.p.
  • Art. 666 c.p.p.