Diritto processuale civile
Processo di cognizione
02 | 07 | 2021
La natura dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada: la parola alle Sezioni Unite
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 18802 del 2 luglio 2021, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezione Unite la questione sulla
natura dell'azione recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia delle Vittime
della Strada.
L'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada è un garante ex lege del debito altrui, e tale obbligazione, ha
natura risarcitoria e non indennitaria, che si sostituisce a quella del
responsabile del danno, salva la possibilità di rivalersi su quest'ultimo per
quanto corrisposto al danneggiato; una volta corrisposto l'indennizzo, la legge
accorda al Fondo la facoltà di recuperare il relativo importo nei confronti del
soggetto che, in mancanza dell'intervento dell'impresa designata, sarebbe stato
tenuto a sopportarne il relativo onere.
L'art. 292, D.L.vo n. 209 del 2005 (Codice delle
assicurazioni private) prevede, al comma 1, che l'impresa designata che, anche
in via di transazione, ha risarcito il danno “nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a) b), d), d-bis) e
d-ter)”, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro
per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese; al
comma 2 dispone che "nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lett. c)”,
l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è
surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato
verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti
dalla legge a favore dei medesimi.
Si tratta di due azioni differenti: quella di regresso,
costituisce un diritto autonomo mentre, nell'ipotesi di surrogatoria, la
pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato. In particolare, l'art.
292, comma 1, Cod. ass. prevede che il recupero possa avvenire mediante
un'azione di regresso, esperibile nei confronti del responsabile del sinistro
causato da veicoli non identificati (nell'eventualità che il responsabile sia
stato successivamente identificato), privi di assicurazione o circolanti
prohibente domino. Il comma 2, invece, disciplina il diverso caso della surroga
dell'impresa designata nei diritti del danneggiato, per l'ipotesi di pagamento
effettuato anche in via transattiva.
Per quel che riguarda l'inquadramento giuridico dell'azione
ex art. 292 cit. si contendono il campo almeno due impostazioni differenti: un primo approccio
ermeneutico, evidenzia che con la predetta azione di regresso l'impresa
designata esercita un diritto di ripetizione nuovo e proprio, conferitole dal
legislatore per il fatto di gestire pubblico denaro con destinazione
mutualistica, mentre con quella di surrogazione, di cui al comma 2 del medesimo
art. 292 esercita un diritto derivato da quello del danneggiato; secondo una
diversa opzione, sia il comma 1, che il comma 2 di tale disposizione regolano
fattispecie di surrogazione riconducibili alla previsione normativa dell'art.
1203 c.c., n. 5, con la conseguenza che anche con l'azione di cui al comma 1
l'impresa designata subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale
del danneggiato, in quanto non adempie un debito proprio, ma è tenuta per legge
a pagare un debito altrui.
La divergenza circa la natura giuridica dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 cit. – quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato perché il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa –, ha imposto alla Corte di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
L'impostazione che verrà preferita (azione di regresso ovvero azione di surrogazione legale), avrà rilevanti ricadute oltre che sul termine di prescrizione (e sulla sua decorrenza) anche sulla necessità o meno del previo accertamento di responsabilità dell'autore dell'illecito e sull'applicabilità dell'art. 2055 c.c..
Riferimenti Normativi: