Diritto processuale civile
Procedimenti speciali
08 | 07 | 2021
Guida in stato di ebbrezza: la c.d. “curva di Widmark” non costituisce regola avente valore scientifico universale
Valerio de Gioia
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con
ordinanza n. 19552 dell’8 luglio 2021, è intervenuta sulla validità scientifica
della c.d. formula di Widmark in relazione alla cui generale attendibilità si
registra, da parte della giurisprudenza di legittimità penale, perplessità
legate al fatto che è in grado di dar conto delle soggettive caratteristiche di
assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche.
Tali autori (e alcuni studi tossicologici) assumono come
dotata di forza dimostrativa e di oggettiva scientificità la teoria in base
alla quale, per l’accertamento dello stato di ebbrezza, occorrerebbe tenere
conto della c.d. formula di Widmark: una formula tesa a stabilire, attraverso
la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica
al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e
le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione
dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al
livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi
all'assunzione.
Al riguardo, però, i giudici penali, dopo aver osservato che
non può ammettersi in sede di legittimità la rivalutazione del materiale
probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito, hanno chiarito
che il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile
di valutazione in sede di sindacato di legittimità, anche perché non risultano
suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare
alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del
caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e
sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. In tal senso,
concludono i giudici penali, è eloquente il riferimento della "dato
relativo alla variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle
caratteristiche fisiche del singolo soggetto" (Cass. pen. sez. IV, n.
33223/2020).
In ordine al tema in esame, quello cioè della verifica tecnica dello stato di ebbrezza, i giudici penali avevano già avuto modo di affermare che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto e dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2018, n. 45211; Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2017, n. 3862).
Sulla scorta di quanto appena esposto, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: poiché la c.d. “curva di Widmark” non costituisce regola avente valore scientifico universale, tenuto conto della “variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto”, ove una tale conclusione non trovi smentita nelle evidenze scientifiche ritualmente introdotte in giudizio, non è censurabile in sede di legittimità, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la decisione del giudice di merito (costituente insindacabile apprezzamento) che la reputi inidonea a contrastare le emergenze probatorie di causa, attestanti la guida in stato d'ebbrezza costituente violazione amministrativa.
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