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Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

08 | 07 | 2021

Guida in stato di ebbrezza: la c.d. “curva di Widmark” non costituisce regola avente valore scientifico universale

Valerio de Gioia

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19552 dell’8 luglio 2021, è intervenuta sulla validità scientifica della c.d. formula di Widmark in relazione alla cui generale attendibilità si registra, da parte della giurisprudenza di legittimità penale, perplessità legate al fatto che è in grado di dar conto delle soggettive caratteristiche di assorbimento e smaltimento delle sostanze alcoliche.

Tali autori (e alcuni studi tossicologici) assumono come dotata di forza dimostrativa e di oggettiva scientificità la teoria in base alla quale, per l’accertamento dello stato di ebbrezza, occorrerebbe tenere conto della c.d. formula di Widmark: una formula tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione.

Al riguardo, però, i giudici penali, dopo aver osservato che non può ammettersi in sede di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito, hanno chiarito che il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, anche perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il carisma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. In tal senso, concludono i giudici penali, è eloquente il riferimento della "dato relativo alla variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto" (Cass. pen. sez. IV, n. 33223/2020).

In ordine al tema in esame, quello cioè della verifica tecnica dello stato di ebbrezza, i giudici penali avevano già avuto modo di affermare che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto e dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2018, n. 45211; Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2017, n. 3862).

Sulla scorta di quanto appena esposto, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: poiché la c.d. “curva di Widmark” non costituisce regola avente valore scientifico universale, tenuto conto della “variabilità soggettiva della ascesa della curva in relazione alle caratteristiche fisiche del singolo soggetto”, ove una tale conclusione non trovi smentita nelle evidenze scientifiche ritualmente introdotte in giudizio, non è censurabile in sede di legittimità, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la decisione del giudice di merito (costituente insindacabile apprezzamento) che la reputi inidonea a contrastare le emergenze probatorie di causa, attestanti la guida in stato d'ebbrezza costituente violazione amministrativa.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 360 c.p.c.