Diritto civile
Tutela dei Diritti
28 | 12 | 2021
Al credito vantato dal difensore per l’attività svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può essere opposta la prescrizione presuntiva
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 41774 del 28 dicembre 2021, la sesta sezione
civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha ribadito
l’inapplicabilità della prescrizione presuntiva con riferimento ai crediti
vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto
del rilievo d’ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. civ., sez. II, 1° luglio
1996, n. 5959), essendosi altresì precisato che l’eccezione debba essere
specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione
estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 5 luglio 2017, n. 16486).
La natura pubblica del debitore non appare quindi idonea ad
incidere su tale regola, dovendosi quindi ritenere erronea la soluzione alla
quale è pervenuto il giudice di merito, occorrendo altresì rilevare che quanto
alla deducibilità dell’eccezione da parte del debitore, inizialmente non
partecipe del procedimento di liquidazione, la stessa sia assicurata tramite il
rimedio dell’opposizione, una volta che il decreto di liquidazione sia stato
portato a conoscenza del debitore per l’esecuzione.
Con specifico riferimento ai crediti nascenti da attività
professionale prestata in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese
dello Stato, come già rilevato dalla seconda sezione della Corte di Cassazione nella
pronuncia 30 maggio 2017, n. 30539, avente ad oggetto la richiesta di un
avvocato che aveva svolto la propria attività professionale a favore di un
collaboratore di giustizia, con i relativi oneri a carico del Ministero
dell’Interno, l’istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia
vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e più precisamente nei
confronti di un Ministero.
A tal fine, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che (cfr.
Cass. civ., 3 febbraio 1005, n. 1304) la presunzione di pagamento prevista
dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata solo a quei rapporti che si
svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire
senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto,
di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per
iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art.
2956, n. 2 c.c., il credito verso un Comune nascente da contratto scritto,
atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325, R.D. 3 marzo 1934 n. 383
può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio
tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (conf. Cass. civ. n. 244/1971).
Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui all’art. 55, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e del regolamento di contabilità di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento. Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della previsione di cui all’art. 2956 c.c. la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.
Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: in caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva (conf. Cass. civ., sez. VI-2, 14 novembre 2019, n. 29543).
Riferimenti Normativi: