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Diritto civile

Tutela dei Diritti

28 | 12 | 2021

Al credito vantato dal difensore per l’attività svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può essere opposta la prescrizione presuntiva

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 41774 del 28 dicembre 2021, la sesta sezione civile, seconda sottosezione, della Corte di Cassazione ha ribadito l’inapplicabilità della prescrizione presuntiva con riferimento ai crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. civ., sez. II, 1° luglio 1996, n. 5959), essendosi altresì precisato che l’eccezione debba essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16486).

La natura pubblica del debitore non appare quindi idonea ad incidere su tale regola, dovendosi quindi ritenere erronea la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, occorrendo altresì rilevare che quanto alla deducibilità dell’eccezione da parte del debitore, inizialmente non partecipe del procedimento di liquidazione, la stessa sia assicurata tramite il rimedio dell’opposizione, una volta che il decreto di liquidazione sia stato portato a conoscenza del debitore per l’esecuzione.

Con specifico riferimento ai crediti nascenti da attività professionale prestata in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come già rilevato dalla seconda sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia 30 maggio 2017, n. 30539, avente ad oggetto la richiesta di un avvocato che aveva svolto la propria attività professionale a favore di un collaboratore di giustizia, con i relativi oneri a carico del Ministero dell’Interno, l’istituto de quo è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero.

A tal fine, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che (cfr. Cass. civ., 3 febbraio 1005, n. 1304) la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956, n. 2 c.c., il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325, R.D. 3 marzo 1934 n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (conf. Cass. civ. n. 244/1971).

Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui all’art. 55, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e del regolamento di contabilità di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento. Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della previsione di cui all’art. 2956 c.c. la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato. 

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: in caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva (conf. Cass.  civ., sez. VI-2, 14 novembre 2019, n. 29543).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2954 c.c.
  • Art. 2955 c.c.
  • Art. 2956 c.c.
  • Art. 55, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
  • R.D. 23 maggio 1924, n. 827
  • D.L. 15 gennaio 1991, n. 8