Diritto processuale penale
Impugnazione
08 | 07 | 2021
Viola il principio del giusto processo l’omesso esame degli imputati nel giudizio di appello che ribalta la sentenza assolutoria
Denise Campagna
Con
sentenza dell’8 luglio 2021, la prima sezione della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 6, comma 1, Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo che garantisce ad ogni persona il «diritto a che
la sua causa sia esaminata equamente da un tribunale […], chiamato a
pronunciarsi […] sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi
confronti». Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino ha omesso di
disporre un nuovo esame degli imputati e dei testimoni a carico prima di
confermare la loro condanna per il reato di truffa aggravata e condannarli
anche per il reato di associazione per delinquere, in relazione al quale erano
stati assolti all’esito del giudizio di primo grado. La Corte d’Appello, poi, ha
condannato la Maestri (odierna ricorrente) che, in primo grado, era stata assolta da
tutti i reati.
La
Corte di Appello, nel condannare gli imputati per il reato di associazione per delinquere,
non ha proceduto ad un nuovo accertamento dei fatti, né ha dato una nuova
interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni, limitandosi ad operare una
diversa valutazione degli elementi costitutivi del reato. La sussistenza dei
fatti addebitati agli imputati/ricorrenti è stata accertata, limitatamente al
reato di truffa aggravata, dal giudice di primo grado sulla scorta di prove
scritte e dichiarazioni. Il fatto che la giudice di appello abbia dato una
nuova qualificazione giuridica dei fatti già accertati dal giudice di prime
cure e sia giunta ad una diversa conclusione circa la sussistenza degli
elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, oltre a quello
di truffa, non può di per sé invalidare tale conclusione.
La
Corte Europea è stata chiamata ad accertare se le questioni sollevate dinanzi
alla Corte d’Appello avrebbero potuto effettivamente essere risolte,
nell’ambito di un processo equo, senza una valutazione diretta delle prove
fornite personalmente dai ricorrenti.
Ebbene,
tenuto conto della portata del controllo esercitato dal giudice di secondo
grado e degli interessi dei ricorrenti, le questioni avrebbero richiesto tale
valutazione diretta; per questo, i giudici di Strasburgo, hanno dovuto valutare
se le parti hanno avuto un’adeguata possibilità di essere sentiti e di
presentare personalmente le proprie difese dinanzi alla Corte d’Appello.
Essi,
ad eccezione della ricorrente Maestri, nonostante fossero stati regolarmente
citati a comparire, hanno deciso di non presenziare alle udienze in Corte
d’Appello; hanno, quindi, inequivocabilmente rinunciato al loro diritto di
partecipare a tali udienze.
Secondo
la Corte Europea, però, tale rinuncia non esonera il giudice di secondo grado
dal suo dovere di effettuare una valutazione diretta delle prove fornite personalmente
dall'imputato nel caso in cui quest’ultimo desideri dimostrare la propria innocenza
e non abbia rinunciato esplicitamente al diritto di adire l’autorità
giudiziaria: in tali circostanze, infatti, devono essere adottare le misure
positive necessarie per garantire l'audizione dell'interessato, anche se
quest'ultimo non si è presentato all'udienza, non ha chiesto l'autorizzazione di
parlare davanti alla Corte e non si è opposto, tramite il suo difensore, ad una
pronuncia nel merito.
Nel
caso di specie, dunque, non è possibile affermare che i ricorrenti abbiano
esplicitamente rinunciato al loro diritto di essere sentiti dai giudici di
secondo grado, posto che, anche nel diritto interno, tale rinuncia sussisterebbe
qualora essi non avessero dato il loro consenso a sottoporsi all’esame o non si
fossero presentati all’udienza fissata a tale specifico proposito.
Considerato il procedimento nella sua globalità, il ruolo della Corte d'Appello e la natura delle questioni da decidere, i giudici europei hanno stabilito che la condanna per il reato di associazione per delinquere è avvenuta senza che i ricorrenti abbiano potuto esporre dinanzi ai giudici di appello le proprie argomentazioni relative a fatti determinanti per l'accertamento della loro eventuale colpevolezza e senza una loro espressa rinuncia a tale diritto; la ricorrente Maestri – condannata in appello per entrambi i imputazione dai quali in primo grado era stata assolta – sebbene presente alle udienze, non è stata comunque esaminata.
Tali circostanze – conclude la Corte Europea – non sono compatibili con il principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6, comma 1, CEDU.
Riferimenti Normativi: