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Diritto processuale penale

Impugnazione

08 | 07 | 2021

Viola il principio del giusto processo l’omesso esame degli imputati nel giudizio di appello che ribalta la sentenza assolutoria

Denise Campagna

Con sentenza dell’8 luglio 2021, la prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 6, comma 1, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che garantisce ad ogni persona il «diritto a che la sua causa sia esaminata equamente da un tribunale […], chiamato a pronunciarsi […] sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti». Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino ha omesso di disporre un nuovo esame degli imputati e dei testimoni a carico prima di confermare la loro condanna per il reato di truffa aggravata e condannarli anche per il reato di associazione per delinquere, in relazione al quale erano stati assolti all’esito del giudizio di primo grado. La Corte d’Appello, poi, ha condannato la Maestri (odierna ricorrente) che, in primo grado, era stata assolta da tutti i reati.

La Corte di Appello, nel condannare gli imputati per il reato di associazione per delinquere, non ha proceduto ad un nuovo accertamento dei fatti, né ha dato una nuova interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni, limitandosi ad operare una diversa valutazione degli elementi costitutivi del reato. La sussistenza dei fatti addebitati agli imputati/ricorrenti è stata accertata, limitatamente al reato di truffa aggravata, dal giudice di primo grado sulla scorta di prove scritte e dichiarazioni. Il fatto che la giudice di appello abbia dato una nuova qualificazione giuridica dei fatti già accertati dal giudice di prime cure e sia giunta ad una diversa conclusione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere, oltre a quello di truffa, non può di per sé invalidare tale conclusione.

La Corte Europea è stata chiamata ad accertare se le questioni sollevate dinanzi alla Corte d’Appello avrebbero potuto effettivamente essere risolte, nell’ambito di un processo equo, senza una valutazione diretta delle prove fornite personalmente dai ricorrenti.

Ebbene, tenuto conto della portata del controllo esercitato dal giudice di secondo grado e degli interessi dei ricorrenti, le questioni avrebbero richiesto tale valutazione diretta; per questo, i giudici di Strasburgo, hanno dovuto valutare se le parti hanno avuto un’adeguata possibilità di essere sentiti e di presentare personalmente le proprie difese dinanzi alla Corte d’Appello.

Essi, ad eccezione della ricorrente Maestri, nonostante fossero stati regolarmente citati a comparire, hanno deciso di non presenziare alle udienze in Corte d’Appello; hanno, quindi, inequivocabilmente rinunciato al loro diritto di partecipare a tali udienze.

Secondo la Corte Europea, però, tale rinuncia non esonera il giudice di secondo grado dal suo dovere di effettuare una valutazione diretta delle prove fornite personalmente dall'imputato nel caso in cui quest’ultimo desideri dimostrare la propria innocenza e non abbia rinunciato esplicitamente al diritto di adire l’autorità giudiziaria: in tali circostanze, infatti, devono essere adottare le misure positive necessarie per garantire l'audizione dell'interessato, anche se quest'ultimo non si è presentato all'udienza, non ha chiesto l'autorizzazione di parlare davanti alla Corte e non si è opposto, tramite il suo difensore, ad una pronuncia nel merito.

Nel caso di specie, dunque, non è possibile affermare che i ricorrenti abbiano esplicitamente rinunciato al loro diritto di essere sentiti dai giudici di secondo grado, posto che, anche nel diritto interno, tale rinuncia sussisterebbe qualora essi non avessero dato il loro consenso a sottoporsi all’esame o non si fossero presentati all’udienza fissata a tale specifico proposito.

Considerato il procedimento nella sua globalità, il ruolo della Corte d'Appello e la natura delle questioni da decidere, i giudici europei hanno stabilito che la condanna per il reato di associazione per delinquere è avvenuta senza che i ricorrenti abbiano potuto esporre dinanzi ai giudici di appello le proprie argomentazioni relative a fatti determinanti per l'accertamento della loro eventuale colpevolezza e senza una loro espressa rinuncia a tale diritto; la ricorrente Maestri – condannata in appello per entrambi i imputazione dai quali in primo grado era stata assolta – sebbene presente alle udienze, non è stata comunque esaminata. 

Tali circostanze – conclude la Corte Europea –  non sono compatibili con il principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6, comma 1, CEDU.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 6 CEDU