Diritto amministrativo
Contabilità di Stato
06 | 07 | 2021
Il mercato nazionale ed europeo del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il danno all’Erario e all’Unione europea
Flaminia Giuseppone
Con ordinanza n. 19027 del 6 luglio 2021, la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha esaminato il ricorso proposto da numerosi
ricorrenti avverso la sentenza pronunciata dalla Corte dei conti, sez. III giurisdizionale
centrale d’Appello, n. 13/2019.
Gli impugnanti, amministratori di varie società cooperative e
di una società per azioni, erano stati convenuti in giudizio dinanzi alla Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, affinché fosse
pronunciata sentenza di condanna al pagamento di un’ingente somma di denaro in favore
dell’AGEA in seguito all’avvio di un procedimento penale nei loro confronti,
per i delitti di associazione per delinquere e truffa. Tale somma, ad avviso
della Procura, corrispondeva al danno patrimoniale dolosamente cagionato dagli
stessi all’Erario e all’Unione europea per aver omesso il versamento allo Stato
della somma dovuta a titolo di “prelievo supplementare” sull’eccesso di
produzione relativo alle campagne lattiero-casearie dal 1998-1999 al 2005-2006.
Dal procedimento penale a carico di detti convenuti, culminato con la condanna
di alcuni dei ricorrenti e con il proscioglimento per intervenuta prescrizione
per altri, è emerso un sistema illecito mirato alla elusione del regime delle
quote latte. La sentenza di primo grado del giudice contabile, accogliendo la
domanda della Procura e condannando i convenuti al pagamento della suddetta
somma, è stata in parte riformata, in appello, con riferimento al quantum.
Per quel che in tale sede rileva, la Corte dei conti ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione in relaziona al danno cagionato nei confronti dello Stato e dell’Unione europea in ragione della finalità pubblica del denaro dagli stessi non versato a titolo di prelievo supplementare e del rapporto di servizio instauratosi con il “primo acquirente”. I litisconsorti, avverso la sentenza di secondo grado pronunciata dalla Magistratura contabile, hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi: 1) il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per violazione e falsa applicazione degli artt. 103, comma 2 Cost., 1, l.20/1994, e 15 del Codice di giustizia contabile, in relazione agli artt. 111, comma 8 Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362 c.p.c., ritenendo non configurabile nel caso di specie un rapporto di servizio tra le cooperative e la P.A., assimilabile piuttosto al rapporto intercorrente tra datore di lavoro-sostituto d’imposta e lavoratore; 2) si è formato il giudicato sulla giurisdizione nei confronti della società per azioni; 3) l’art. 2-sexies L. 109/2005, poi trasfuso nell’art. 133 lett. t), D.L.vo 104/2010, attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in tema di prelievo supplementare, comprese le pretese risarcitorie, e comunque la Corte dei conti avrebbe agito in carenza di potere, data l’assenza dell’avvio e della conclusione del procedimento coattivo di competenza regionale; 4) occorre un rinvio alla CGUE (ex artt. 19 e 267 TFUE) per l’interpretazione di numerosi Regolamenti comunitari, non correttamente interpretati dalla Corte dei conti.
Le Sezioni Unite, dopo aver proceduto ad una completa ricostruzione del quadro normativo sul punto, ha ritenuto infondati i ricorsi in ragione della difformità della figura del “primo acquirente” rispetto al sostituto d’imposta, che permette di qualificare il rapporto intercorrente tra “primo acquirente” e P.A. in termini di “rapporto di servizio” e, data la funzione del “prelievo supplementare” (destinato ad assicurare un equilibrio del mercato e condizioni di vita eque dei soggetti coinvolti nel settore agricolo), ha escluso qualsiasi dubbio circa la natura pubblica o di “pertinenza pubblica” del denaro gestito dal primo acquirente, con conseguente riconoscimento della giurisdizione dei giudici contabili.
Riferimenti Normativi: