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Diritto penale

Delitti

09 | 07 | 2021

La figura del promotore o dell’organizzatore dell’associazione di stampo mafioso al vaglio dei giudici di legittimità

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 26268 del 10 giugno 2021 (dep. 9 luglio 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sul reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p., indicando le condizioni necessarie per essere chiamati a rispondere quale promotore o organizzatore del sodalizio stesso.

La materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa di cui all’art. 416-bis, comma 1, c.p., si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di fare parte dell'organizzazione condividendone le finalità

Tale partecipazione ad associazione di stampo mafioso ben può esprimersi, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, con la "messa a disposizione" dell'organizzazione criminale, purché tale messa a disposizione si rivolga incondizionatamente al sodalizio e sia di natura e ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria a esso per ogni fine illecito suo proprio.

Il capoverso dell’art. 416-bis c.p., invece, punisce, con pene più severe, coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione criminosa. Secondo approdi ormai consolidati, le ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'art. 416-bis c.p. sono da riferire a strutture criminose strutturalmente differenziate e di carattere tra loro alternativo, che hanno in comune il solo riferimento ad un'associazione di tipo mafioso, sicché la condotta di chi promuove, dirige o organizza l'associazione costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Cass. pen., sez. II, 12 giugno 2014, n. 40254).

Le attività poste in essere da colui che promuove, dirige o organizza l'associazione – lungi dal caratterizzarsi per la presenza di elementi specializzanti rispetto alla condotta di mera partecipazione – esprimono infatti un'alternatività che giustifica il diverso disvalore attribuito dal legislatore attraverso un distinto trattamento sanzionatorio (Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2014, n. 8430).

Costituisce nozione presupposta della fattispecie in esame – le cui connotazioni sono specificamente di natura storico-sociologica – una modalità di formazione dell'associazione di stampo mafioso che non può che derivare da un processo di sedimentazione e consolidamento della capacità di intimidazione e delle condizioni di assoggettamento e omertà interne ed esterne che la contraddistinguono, cui è necessariamente connessa una strutturazione gerarchica per soggezione-adesione o affiliazione, avanzamenti e gradi, che rende indispensabile per assurgere al ruolo dirigenziale un precedente e verificato percorso da associato, oltre che il conferimento formale, ab externo, del grado apicale, che implica che esso sia riconosciuto e condiviso dalla compagine associativa e realizzi contemporaneamente quell'assoggettamento interno che, al pari dell'assoggettamento esterno, connota la fattispecie (Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2017, n. 40530).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che le caratteristiche strutturali, storicamente assodate, piramidali, del sodalizio di tipo mafioso "Cosa Nostra", consentano di ipotizzare che taluno dei sodali possa acquisire il ruolo di dirigenza di un organismo locale per mera autoproclamazione o per conferimento a titolo di successione per volontà esclusiva di un singolo, senza apposita formale investitura a opera della dirigenza di livello superiore e, soprattutto, senza che l'assunzione del ruolo si sia obiettivamente manifestata e abbia realizzato un effettivo risultato di assoggettamento interno. 

Quindi – hanno concluso i giudici di legittimità – ai fini dell’affermazione della responsabilità ex art. 416-bis, comma 2, c.p., è necessario, indipendentemente dal riconoscimento di un ruolo genericamente definito decisivo, che posizioni dirigenziali e ruoli apicali risultino in concreto esercitati e che siano riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio, oltre che, se esplicati a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 416-bis c.p.