libero accesso

Diritto processuale penale

Giudizio

24 | 12 | 2021

Le Sezioni Unite sul calcolo e la motivazione dell’aumento di pena dei reati satelliti in caso di continuazione

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021, depositata il 24 dicembre 2021, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente.

A riguardo si registrano due orientamenti contrapposti: secondo una prima soluzione interpretativa, in tema di determinazione della pena per il reato satellite, non sussiste un obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena base (Cass. pen., sez. I, 19 luglio 2019, n. 39350; Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 18828; Cass. pen., sez. II, 22 marzo 2017, n. 18944; Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2016, n. 44931; Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2016, n. 23074; Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2016, n. 50987; Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2015, n. 29847; Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2015, n. 29829; Cass. pen., sez. II, 14 settembre 2014, n. 49007; Cass. pen., sez. V, 22 settembre 1999, n. 11945; Cass. pen., sez. III, ord. 26 settembre 1997, n. 3034 del).

Una seconda linea interpretativa viene rinvenuta in quelle pronunce per le quali in tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena-base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite anziché unitariamente: segnatamente, Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2017, n. 1446; Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2016, n. 48009; Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2015, n. 16015; Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2013, n. 27198; Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2008, n. 4209). Gli argomenti valorizzati dalle decisioni che danno vita all'indirizzo in esame si incentrano sulla necessità di permettere il controllo sull'uso del potere discrezionale attribuito al giudice e la rideterminazione della sanzione negli ulteriori gradi di giudizio (Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2015, n. 16015; Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2013, n. 27198); oppure sulla necessità di garantire le altre specifiche finalità espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati che compongono l'unicità del disegno criminoso (Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2017, n. 1446). Altre si richiamano essenzialmente all'insegnamento delle Sezioni Unite che ravvisa una causa di nullità nella mancata indicazione delle pene stabilite per ciascun reato (così Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2016, n. 48009).

Secondo le Sezioni Unite, per quanto diffuso, il primo orientamento non trova adeguata giustificazione giuridica il reato continuato non è strutturalmente un reato unico; l'unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave.

Diversamente da quanto è stato sostenuto in alcune pronunce che militano per la tesi dell'aumento unitario, il dato normativo impone al giudice di individuare in modo distinto e specifico le pene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso di continuazione. L'art. 533, comma 2, c.p.p. è al riguardo di piana lettura. Dapprima il giudice stabilisce la pena che infliggerebbe per ciascun reato; quindi, determina la pena complessiva secondo le regole descritte all'art. 81 c.p.. Per quanto l'osservanza della prescrizione non sia sorvegliata da una qualche sanzione processuale e la prassi giudiziaria sia quella di omettere l'indicazione della pena “stabilita”, pure non c'è dubbio che lo schema legale scomponga in due distinte operazioni il procedimento di determinazione della pena per il reato continuato. Anche il legislatore del 2017 ha ribadito la necessità che il giudice dia conto degli elementi considerati per determinare la pena; una pena che va definita attraverso il percorso tratteggiato dall'art. 533, comma 2, c.p.p..

La soluzione del contrasto interpretativo sottoposto alle Sezioni Unite va quindi rinvenuta nel principio di diritto così formulato: "ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite".

Riferimenti Normativi:

  • Art. 81 c.p.
  • Art. 533 c.p.p.