Diritto processuale penale
Giudizio
24 | 12 | 2021
Le Sezioni Unite sul calcolo e la motivazione dell’aumento di pena dei reati satelliti in caso di continuazione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021, depositata il 24
dicembre 2021, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno
affrontato la questione se, in tema di reato continuato, il giudice, nel
determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e
stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare
l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa
determinarlo unitariamente.
A riguardo si registrano due orientamenti contrapposti: secondo
una prima soluzione interpretativa, in tema di determinazione della pena per il
reato satellite, non sussiste un obbligo di specifica motivazione per ogni
singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione
della pena base (Cass. pen., sez. I, 19 luglio 2019, n. 39350; Cass. pen., sez.
VI, 8 febbraio 2018, n. 18828; Cass. pen., sez. II, 22 marzo 2017, n. 18944; Cass.
pen., sez. III, 2 dicembre 2016, n. 44931; Cass. pen., sez. IV, 22 novembre
2016, n. 23074; Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2016, n. 50987; Cass. pen., sez.
V, 30 aprile 2015, n. 29847; Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2015, n. 29829; Cass.
pen., sez. II, 14 settembre 2014, n. 49007; Cass. pen., sez. V, 22 settembre
1999, n. 11945; Cass. pen., sez. III, ord. 26 settembre 1997, n. 3034 del).
Una seconda linea interpretativa viene rinvenuta in quelle
pronunce per le quali in tema di reato continuato il giudice, nel determinare
la pena complessiva, non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo
la pena-base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l'aumento di
pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite
anziché unitariamente: segnatamente, Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2017, n.
1446; Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2016, n. 48009; Cass. pen., sez. V, 18
febbraio 2015, n. 16015; Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2013, n. 27198; Cass.
pen., sez. III, 16 dicembre 2008, n. 4209). Gli argomenti valorizzati dalle
decisioni che danno vita all'indirizzo in esame si incentrano sulla necessità
di permettere il controllo sull'uso del potere discrezionale attribuito al
giudice e la rideterminazione della sanzione negli ulteriori gradi di giudizio
(Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2015, n. 16015; Cass. pen., sez. I, 28 maggio
2013, n. 27198); oppure sulla necessità di garantire le altre specifiche
finalità espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione
autonoma dei singoli reati che compongono l'unicità del disegno criminoso (Cass.
pen., sez. III, 13 settembre 2017, n. 1446). Altre si richiamano essenzialmente
all'insegnamento delle Sezioni Unite che ravvisa una causa di nullità nella
mancata indicazione delle pene stabilite per ciascun reato (così Cass. pen.,
sez. VI, 28 settembre 2016, n. 48009).
Secondo le Sezioni Unite, per quanto diffuso, il primo
orientamento non trova adeguata giustificazione giuridica il reato continuato
non è strutturalmente un reato unico; l'unificazione rappresenta una
determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di
un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe
dall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Per tale motivo essa non può
spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore.
Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi
è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per
la pena relativa al reato più grave.
Diversamente da quanto è stato sostenuto in alcune pronunce che militano per la tesi dell'aumento unitario, il dato normativo impone al giudice di individuare in modo distinto e specifico le pene che ritiene congrue per ciascuno dei reati avvinti dal nesso di continuazione. L'art. 533, comma 2, c.p.p. è al riguardo di piana lettura. Dapprima il giudice stabilisce la pena che infliggerebbe per ciascun reato; quindi, determina la pena complessiva secondo le regole descritte all'art. 81 c.p.. Per quanto l'osservanza della prescrizione non sia sorvegliata da una qualche sanzione processuale e la prassi giudiziaria sia quella di omettere l'indicazione della pena “stabilita”, pure non c'è dubbio che lo schema legale scomponga in due distinte operazioni il procedimento di determinazione della pena per il reato continuato. Anche il legislatore del 2017 ha ribadito la necessità che il giudice dia conto degli elementi considerati per determinare la pena; una pena che va definita attraverso il percorso tratteggiato dall'art. 533, comma 2, c.p.p..
La soluzione del contrasto interpretativo sottoposto alle Sezioni Unite va quindi rinvenuta nel principio di diritto così formulato: "ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite".
Riferimenti Normativi: